LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas ha introdotto obiettivi minimi vincolanti di stoccaggio del gas al fine di migliorare la sicurezza energetica e la resilienza dell’Unione. L’attuazione di tali obiettivi è stata determinante per salvaguardare la disponibilità di gas, soprattutto durante i periodi di grande domanda di gas e di volatilità e incertezza del mercato, come dimostra il fatto gli impianti di stoccaggio del gas nell’UE hanno raggiunto livelli di riempimento pari o superiori al 90 % prima di ognuna delle ultime tre stagioni invernali. Il 30 % del gas consumato in inverno nell’UE continua a provenire dagli impianti di stoccaggio, che offrono anche flessibilità al sistema elettrico.
(2)La situazione sul mercato europeo del gas è notevolmente migliorata dal 2022, sebbene persista l’esposizione alla volatilità dei prezzi, dovuta in particolare alla quota più elevata di GNL nel mix energetico europeo e all’aumento della concorrenza mondiale per le relative forniture nell’attuale contesto geopolitico.
(3)Da novembre 2024 sul mercato europeo i contratti per le forniture di gas nell’estate 2025 sono più costosi rispetto a quelli per le forniture durante l’inverno 2025/26 (differenziale negativo di prezzo estivo-invernale) e di conseguenza gli incentivi commerciali a stoccare gas per il prossimo inverno sono minori rispetto alle precedenti stagioni di riempimento.
(4)Al tempo stesso, nonostante la domanda di gas in Europa sia diminuita quasi del 20 % dal 2022, i livelli di stoccaggio del gas alla fine della stagione di riscaldamento 2025 si preannunciano più bassi che negli ultimi due anni, seppur simili ai livelli medi di riempimento precedenti alla crisi (2) e notevolmente al di sopra dei livelli del 2022. I volumi iniettati durante l’estate per riempire gli impianti di stoccaggio in vista della stagione invernale 2025/26 dovranno quindi essere superiori rispetto alle due stagioni precedenti.
(5)In questo contesto volatile e complesso è fondamentale preservare il ruolo essenziale degli impianti di stoccaggio del gas nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, mantenendo l’obiettivo di riempimento obbligatorio al 1o novembre. Allo stesso tempo, concedendo agli Stati membri sufficiente flessibilità per riempire gli impianti di stoccaggio durante la stagione estiva a condizioni di acquisto ottimali si ridurrà lo stress cui è sottoposto il sistema e si eviteranno distorsioni del mercato nelle circostanze attuali.
(6)Altrettanto importante in questo contesto è astenersi dall’adottare misure nazionali che potrebbero incidere negativamente sul mercato del gas o sulla sicurezza energetica di un altro Stato membro o dell’Unione europea. Ove esistano entità incaricate di dare attuazione agli obblighi di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, queste dovrebbero perseguire una strategia di negoziazione prudente, onde evitare impatti deleteri significativi sui mercati a pronti e dei derivati.
(7)Le disposizioni attualmente in vigore in materia di stoccaggio del gas, nello specifico gli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), cessano di applicarsi a dicembre 2025.
(8)Ne consegue che la flessibilità necessaria per riempire gli impianti di stoccaggio nel corso di tutto il 2025 dev’essere ricercata all’interno del quadro legislativo esistente. Orientamenti su come individuare e applicare le disposizioni di flessibilità previste dal quadro legislativo vigente possono aiutare gli Stati membri a coordinare meglio e impostare con intelligenza le proprie politiche di riempimento degli impianti di stoccaggio in vista dell’inverno 2025/26.
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