IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE) 2024/461 della Banca centrale europea (BCE/2024/2) (3) stabilisce i requisiti relativi alla trasmissione alla Banca centrale europea (BCE) di informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata.
(2)A norma dell’articolo 91, paragrafo 11, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le autorità competenti sono tenute a raccogliere le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le utilizzano per confrontare le pratiche relative alla diversità. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere dette informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE). L’ABE utilizza tali informazioni per confrontare le pratiche relative alla diversità a livello di Unione.
(3)Il 18 dicembre 2023, l’ABE ha adottato gli orientamenti sul raffronto delle pratiche relative alla diversità, tra cui le politiche in materia di diversità e il divario retributivo di genere, ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2019/2034 (ABE/GL/2023/08) (6). Gli orientamenti definiscono la procedura con cui dovrebbe essere costituito un campione rappresentativo di enti e precisano, ai fini del raffronto armonizzato delle pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione, le informazioni da fornire alle autorità competenti e che queste ultime forniscono all’ABE, comprese le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli orientamenti precisano inoltre, ai fini del raffronto armonizzato del divario retributivo di genere a livello dell’organo di amministrazione, le informazioni da fornire alle autorità competenti e che queste ultime forniscono all’ABE ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
(4)Alla luce dell’adozione degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2023/08, è opportuno modificare la decisione (UE) 2024/461 (BCE/2024/2) per includere anche la raccolta di dati sulle pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione, tra cui le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati sulle politiche in materia di diversità e sul divario retributivo di genere a livello dell’organo di amministrazione.
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