LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 54 bis,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1005/2008 ha istituito un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). Il capo III di tale regolamento ha posto in essere un sistema di certificazione delle catture per attuare il divieto di importazione nell’Unione di prodotti della pesca ottenuti dalla pesca INN.
(2)Il certificato di cattura deve essere utilizzato per certificare che le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca importati sono state effettuate nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione internazionali e, se del caso, di altre norme pertinenti applicabili al peschereccio interessato.
(3)L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilisce che, per importare prodotti della pesca trasportati nella stessa forma nell’Unione da un paese terzo che non è lo Stato di bandiera o dallo Stato in cui ha luogo la trasformazione, l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo. Se la spedizione originaria relativa a un certificato di cattura e, se del caso, alla dichiarazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, viene frazionata, l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore un documento convalidato dalle autorità competenti di tale paese terzo.
(4)È opportuno creare un modello per tale documento al fine di garantire una presentazione uniforme delle informazioni previste dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e la coerenza e la chiarezza delle informazioni fornite. L’uniformità dei dati richiesti è necessaria anche per garantire il corretto funzionamento del sistema CATCH,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il modello di documento di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio è specificato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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