Regolamento Delegato (UE) 2025/452 della Commissione del 19 dicembre 2024 recante rettifica del Regolamento Delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l’allegato III del Regolamento (UE) 2018/848 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione (2) sostituisce l’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848. In tale allegato, l’ultimo paragrafo del punto 2.1.3 fa riferimento alle informazioni di cui ai precedenti punti 2.1.1 e 2.1.2, che stabiliscono norme concernenti l’imballaggio e il trasporto dei prodotti biologici e in conversione e le indicazioni supplementari per i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica. In particolare, il paragrafo in questione introduce un obbligo relativo alla presentazione delle informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2. Esso non avrebbe dovuto essere incluso nel punto 2.1.3, che riguarda solo le indicazioni supplementari per la miscela di sementi di piante foraggere. Tale paragrafo dovrebbe essere un punto a sé stante. È quindi necessario correggere l’errore in questione.

(2)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/642,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642

Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/642, l’allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2018/848 è così rettificato:

(1)al punto 2.1.3, l’ultimo paragrafo è soppresso;

(2) è aggiunto il punto seguente:

«2.1.4. Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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