LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata dalla Commissione il 24 ottobre 2023 sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.
(4)In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che devono essere istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(5)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/321 della Commissione (4) a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati in Belgio, Bulgaria, Germania, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.
(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/321, Belgio, Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nella provincia delle Fiandre orientali in Belgio, nel distretto di Plovdiv in Bulgaria, nella contea di Bács-Kiskun in Ungheria, nella provincia della Frisia nei Paesi Bassi e nei voivodati della Cuiavia-Pomerania. di Łódź, Mazowieckie e della Grande Polonia in Polonia.
(7)Belgio, Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
(8)Inoltre il focolaio confermato in Belgio è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all’istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio dei Paesi Bassi.
(9)La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
(10)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Belgio, Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
(11)È pertanto opportuno aggiornare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
(12)Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione e di tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da Belgio, Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di definire la durata delle misure in esse applicabili.
(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
(14)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
(15)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
Tratto da:
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pixabay
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