LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)La decisione di esecuzione (UE) 2025/255 della Commissione (4), adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria in risposta a un focolaio confermato nella provincia di Zala, molto vicino al confine con la Slovenia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/255 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dall’Ungheria e la zona di sorveglianza che deve essere istituita in Slovenia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di detto focolaio devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione.
(5)Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/255 l’Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nella provincia di Zala, uno nella zona soggetta a restrizioni istituita di cui all’allegato di tale decisione di esecuzione e uno all’esterno di tale zona.
(6)Nella situazione epidemiologica attuale vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dall’autorità competente ungherese, uno dei nuovi focolai è situato all’esterno della zona di sorveglianza istituita di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/255, il che indica che la malattia era già circolata e si era già diffusa nell’area da un certo periodo di tempo prima di essere diagnosticata.
(7)La zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza per l’Ungheria e una zona di sorveglianza per la Slovenia, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/255, dovrebbe pertanto essere adeguata, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia nel territorio dell’Ungheria e nel resto dell’Unione. È inoltre necessario istituire un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Ungheria. È pertanto necessario adeguare l’elenco delle zone soggette a restrizioni a livello dell’Unione ed estendere la durata delle misure da applicare in tali zone, di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione.
(8)Di conseguenza è necessario aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, e le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni in Ungheria, e quale zona di sorveglianza in Slovenia, dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione, e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure.
(9)Le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure le misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Si tiene inoltre conto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle zone interessate e della situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata prescelta delle misure di emergenza è stata inoltre allineata alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
(10)A causa della gravità e dell’urgenza della situazione epidemiologica è inoltre necessario adottare misure di emergenza supplementari al fine di attenuare il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia all’interno del territorio dell’Ungheria e ad altri Stati membri, come pure di evitare ostacoli ingiustificati agli scambi. A tal fine è necessario garantire che i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituite nel territorio dell’Ungheria verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni siano vietati per qualsiasi ragione, ad eccezione dei movimenti diretti di tali animali verso macelli situati nel territorio dell’Ungheria per la macellazione immediata, e che siano soddisfatte determinate condizioni supplementari.
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