LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il dominio del reddito e delle condizioni di vita, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1700, fornisce le informazioni necessarie per il semestre europeo (2) e il pilastro europeo dei diritti sociali (3), in particolare in materia di distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale. Fornisce inoltre informazioni utili per varie altre politiche dell'Unione riguardanti le condizioni di vita e la povertà.
(2)Il tema del sovraindebitamento, dei consumi e della ricchezza è di importanza fondamentale, in particolare per la corrispondenza statistica tra i dati in materia di reddito e condizioni di vita e quelli pertinenti al dominio dei consumi, in quanto fornisce informazioni sul benessere materiale che non possono essere ricavate dalla sola rilevazione dei dati e consente di colmare le lacune a fini di elaborazione delle politiche. È pertanto opportuno che la Commissione specifichi il numero e il titolo delle variabili in materia di sovraindebitamento, consumi e ricchezza.
(3)L'obiettivo di soddisfare l'esigenza politica di migliori statistiche sulla povertà energetica implica la forte necessità di raccogliere variabili in materia di energia (fonti energetiche utilizzate dalle famiglie e costi energetici) ed è pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2022/29 della Commissione (4).
(4)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1700, il numero di variabili da rilevare non deve superare di oltre il 5 % il numero delle variabili rilevate per il dominio del reddito e delle condizioni di vita al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il numero e il titolo delle variabili in materia di «sovraindebitamento, consumi e ricchezza» nel dominio del reddito e delle condizioni di vita sono stabiliti nell'allegato I.
Articolo 2
L'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/29 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Foto:
pixabay
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it