Regolamento (UE) 2025/370 della Commissione del 18 febbraio 2025 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2025.

(2)In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO da parte di pescherecci battenti bandiera di una parte contraente dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), o immatricolati presso tale parte contraente, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» hanno determinato l’esaurimento di tale contingente per il 2025.

(3)Tenuto conto del fatto che pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione stanno praticando la pesca dello stock in questione, è necessario vietare determinate attività di pesca di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato ad «Altri» per il 2025 applicabile alle parti contraenti della NAFO, tra cui l’Unione europea, per lo stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025

Per la Commissione

a nome della presidente

Costas KADIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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