Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/223 della Commissione del 6 febbraio 2025 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1423.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il 22 luglio 2022, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423 della Commissione (2), è stata rilasciata alla società Ecolab Deutschland GmbH un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1» recante il numero EU-0024303-0000. Tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2209 della Commissione (3), che ha introdotto modifiche amministrative e minori nell'autorizzazione.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) stabilisce norme procedurali per le diverse categorie di modifiche di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. Al ricevimento di un parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») in merito alla domanda di un titolare di un'autorizzazione dell'Unione che voglia modificare le informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione, la Commissione deve decidere se le condizioni di cui all'articolo 19 o, se pertinente, all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/2012 siano ancora soddisfatte e se i termini e le condizioni dell'autorizzazione debbano essere modificati.

(3)Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 24 aprile 2024 Ecolab Deutschland GmbH ha presentato all'Agenzia una domanda di modifiche minori dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1» di cui al titolo 2 dell'allegato di tale regolamento. Ecolab Deutschland GmbH ha chiesto le seguenti modifiche, riguardanti cinque usi dei prodotti di cui al meta sommario delle caratteristiche del biocida 5: i) modificare il tempo di contatto da 30 a 60 minuti per le spore batteriche in condizioni di pulito; ii) modificare il tempo di contatto da 5 a 60 minuti per le spore di Clostridium difficile in condizioni di pulito; e iii) eliminare l'indicazione di 60 minuti per le spore batteriche in condizioni di sporco. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-AJ094453-41.

(4)Il 20 settembre 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere del comitato sui biocidi (5) in merito alla domanda di modifiche minori, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, unitamente a una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida e a una revisione della relazione di valutazione. Nel parere l'Agenzia conclude che, dopo l'attuazione delle modifiche richieste dal titolare dell'autorizzazione, le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono ancora soddisfatte.

(5)L'11 ottobre 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione la revisione del sommario delle caratteristiche del biocida dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, contenente tutte le modifiche minori per le quali era stata presentata domanda, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

(6)La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno modificare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1» al fine di introdurvi le modifiche minori richieste dalla società Ecolab Deutschland GmbH.

(7)Fatta eccezione per le modifiche minori, tutte le altre informazioni incluse nel sommario delle caratteristiche del biocida per la «Hydrogen Peroxide Family 1» di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423 restano invariate.

(8)Ai fini di maggiore chiarezza e per agevolare l'accesso degli utilizzatori e delle parti interessate alla versione consolidata definitiva del sommario delle caratteristiche del biocida che deve essere pubblicata dall'Agenzia, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423. A causa di una modifica del formato utilizzato per generare il sommario delle caratteristiche del biocida nel registro per i biocidi, introdotta nel febbraio 2024, è opportuno includere nel sommario delle caratteristiche del biocida contenuto in tale allegato anche alcune modifiche minori di carattere redazionale e di layout.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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