LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 4, e l’articolo 55, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
(2)Dall’esperienza acquisita con il primo anno di esecuzione dell’esercizio annuale di verifica dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e dalla preparazione del secondo esercizio risulta che gli Stati membri sostengono un onere amministrativo sproporzionato al momento di fornire giustificazioni ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione per le deviazioni degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari previsti.
(3)A norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, le spese relative agli interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti secondo le norme applicabili dell’Unione e secondo i sistemi applicabili di governance, e se corrispondono agli output. Il rispetto di tali requisiti è garantito dagli organismi pagatori di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116, dagli organismi di certificazione di cui all’articolo 12 di tale regolamento e dalla Commissione nel quadro della procedura di conformità di cui all’articolo 55 dello stesso regolamento. Tali disposizioni garantiscono che gli output realizzati siano conseguiti in linea con la legislazione dell’Unione e che i piani strategici della PAC conseguano i target intermedi e finali stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC nell’ambito dei sistemi di efficacia dell’attuazione.
(4)Inoltre, a seguito della modifica apportata dal regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, gli Stati membri sono autorizzati a presentare alla Commissione due richieste di modifica all’anno riguardanti elementi quali gli importi unitari previsti, gli output e le dotazioni finanziarie per gli interventi che costituiscono la base per la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione. Gli Stati membri si avvalgono sempre più spesso della possibilità di cui all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 di apportare e applicare modifiche a tali elementi dei piani strategici della PAC in relazione agli interventi di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento. Questo incide sulla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e accresce gli oneri amministrativi ad essa connessi.
(5)Per alleviare gli oneri amministrativi e migliorare l’efficienza in termini di costi della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire giustificazioni ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione per le deviazioni degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari previsti se l’importo totale della spesa corrispondente a tali deviazioni non supera una soglia de minimis espressa in percentuale della spesa dichiarata nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 134, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. Tale importo totale è calcolato moltiplicando la deviazione di ciascun importo unitario per il numero corrispondente di output e sommando gli importi risultanti. Ai fini di tale calcolo dovrebbero essere prese in considerazione solo le deviazioni che determinano un eccesso di spesa. Al fine di evitare un’incidenza negativa sui fondi dell’Unione e garantire la proporzionalità, è opportuno fissare la soglia de minimis al 2 %. Tale percentuale è in linea con la soglia generalmente accettata per quanto riguarda la ragionevole garanzia applicata negli audit sulle politiche e sul bilancio dell’Unione.
(6)Tuttavia la soglia de minimis per la presentazione di giustificazioni ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione non dovrebbe applicarsi alle deviazioni degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari massimi previsti di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2021/2115, dato che gli importi unitari massimi previsti sono stati fissati per garantire flessibilità al fine di evitare fondi inutilizzati, impedendo nel contempo la sovracompensazione degli agricoltori.
(7)Il presente regolamento non incide sull’obbligo di fornire giustificazioni nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 134, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 ai fini dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, per qualsiasi superamento di un importo unitario realizzato rispetto all’importo unitario previsto superiore al 50 %.
(8)È necessario chiarire il testo dell’articolo 14, paragrafo 8, e dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127, in quanto la formulazione potrebbe inavvertitamente indurre la Commissione ad applicare un livello di rettifica forfettaria inferiore al rischio per il bilancio dell’Unione. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere riformulate al fine di indicare chiaramente che, nel caso in cui elementi oggettivi dimostrino che la perdita massima per i fondi è inferiore o pari alla perdita che risulterebbe dall’applicazione di un tasso forfettario inferiore a quello proposto dalla Commissione, quest’ultima deve applicare tale tasso forfettario inferiore al momento di decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale.
(9)Poiché le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio finanziario 2024 devono essere presentate entro il 15 febbraio 2025, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile e che la soglia de minimis si applichi alle procedure annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2024.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127
Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato:
1.all’articolo 13, paragrafo 2, è inserito il secondo comma seguente:
«In deroga al primo comma, gli Stati membri non sono tenuti a fornire giustificazioni ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione per le deviazioni degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari previsti se la spesa totale corrispondente a tali deviazioni non supera il 2 % della spesa totale dichiarata nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 134, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 per l’esercizio finanziario in questione. Per calcolare tale soglia sono prese in considerazione solo le deviazioni che determinano un eccesso di spesa.
Gli Stati membri forniscono tuttavia giustificazioni ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione per tutti gli eccessi degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari massimi previsti.»;
2.all’articolo 14, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8.Ove uno Stato membro presenti elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ma che dimostrano che la perdita massima per i fondi è inferiore o pari a quella che risulterebbe dall’applicazione di un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto, la Commissione utilizza tale tasso forfettario inferiore per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.»;
3.all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se lo Stato membro dimostra che la perdita massima per il FEAGA e il FEASR è inferiore o pari a quella che deriverebbe dall’applicazione di un tasso forfettario inferiore a quello proposto, la Commissione può utilizzare tale tasso forfettario inferiore o la valutazione dei sistemi di governance dell’organismo di certificazione nel quadro del suo audit di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione durante la procedura di conformità a norma dell’articolo 55 di tale regolamento.».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 1, si applica alle procedure annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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