La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
dopo avere consultato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
1.1.Apertura
(1)Il 26 giugno 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato, sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base, un'inchiesta antidumping in merito alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («i paesi interessati») e ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) l'avviso di apertura del relativo procedimento («l'avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 13 maggio 2014 da Eurofer («il denunziante») per conto di produttori dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Il denunziante rappresenta circa il 50 % della produzione totale dell'Unione di tali prodotti. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
(3)Il 14 agosto 2014 la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni in merito alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta separata, pubblicandone il relativo avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).
1.2.Registrazione
(4)Su richiesta del denunziante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, il 15 dicembre 2014, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 (4) che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a partire dal 17 dicembre 2014.
1.3.arti interessate
(5)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC e di Taiwan, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. La Commissione ha inoltre informato dell'avvio dell'inchiesta i produttori degli Stati Uniti d'America («USA») e del Sud Africa, invitandoli a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare gli USA come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»), a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
(6)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'avvio dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
a)Campionamento
(7)Nell'avviso di apertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(8)Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione sulla base del volume della produzione. Tale campione era composto da quattro produttori dell'Unione che rappresentavano circa il 50 % del volume di produzione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.
Campionamento degli importatori
(9)Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(10)Trentuno importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. A norma all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro importatori in base al volume più elevato di importazioni nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
Nb:Per il file integrale visionare il link.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_079_R_0006