Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione del 24 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE è consentito alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare un aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, previa approvazione delle autorità di vigilanza, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Occorre stabilire norme relative alle procedure da seguire per approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità.

(2)Per essere considerata completa, una domanda dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti necessarie per la valutazione e la decisione da parte delle autorità di vigilanza. Per fungere da base armonizzata alla valutazione e alla decisione da parte delle autorità di vigilanza, una domanda dovrebbe contenere prove tali da dimostrare che tutte le condizioni di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE sono state soddisfatte.

(3)La domanda relativa all'applicazione di un aggiustamento di congruità costituisce una decisione strategica ai fini della gestione dei rischi e della pianificazione patrimoniale. Dal momento che la responsabilità ultima dell'osservanza della direttiva spetta all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, come stabilito all'articolo 40 della direttiva 2009/138/CE, si dovrebbe considerare attentamente un suo coinvolgimento nel processo decisionale relativo alla domanda.

(4)Oltre all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, la medesima direttiva indica, agli articoli 44, 45 e 77 quater, altri requisiti, i quali si applicano a tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione che utilizzano un aggiustamento di congruità. Una domanda dovrebbe quindi contenere le prove che tutti questi requisiti saranno soddisfatti qualora l'approvazione venga concessa.

(5)Le procedure da seguire per l'approvazione dell'aggiustamento di congruità prevedono una comunicazione continua tra le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Rientra in questo quadro la comunicazione prima della presentazione di una domanda formale alle autorità di vigilanza e dopo l'approvazione di una domanda nel corso della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Tale comunicazione continua è necessaria per garantire che i giudizi delle autorità di vigilanza siano basati su informazioni e prove pertinenti e aggiornate.

(6)Per garantire che il processo si svolga in maniera efficiente e priva di ostacoli, è opportuno che le autorità di vigilanza siano in grado di esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione apportino modifiche alla domanda per valutare le parti in cui le prove presentate sono insufficienti a dimostrare l'osservanza delle condizioni pertinenti di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, prima di decidere definitivamente se accettare o respingere la domanda stessa.

(7)Oltre a esaminare le prove incluse nella domanda, le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per l'adozione di una decisione in merito all'osservanza dei requisiti di cui alla direttiva 2009/138/CE.

(8)Dal momento che i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità possono essere gestiti in un'ottica di continuità, le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione a utilizzare un aggiustamento di congruità per valutare le passività corrispondenti dovrebbero essere anche autorizzate a utilizzare tale aggiustamento per valutare le future obbligazioni di assicurazione, nella misura in cui tali obbligazioni e le attività loro corrispondenti presentano le stesse caratteristiche delle obbligazioni e delle attività incluse nel portafoglio iniziale soggetto ad aggiustamento di congruità e, di conseguenza, comportano i medesimi rischi per l'impresa interessata.

(9)Tenuto conto delle interdipendenze tra le varie domande di approvazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che, quando presenta una domanda di approvazione dell'aggiustamento di congruità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione informi l'autorità di vigilanza di altre domande di approvazione riguardanti gli elementi di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE che siano attualmente in corso o previste entro i sei mesi successivi. Tale requisito è necessario per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni trasparenti e imparziali.

(10)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione europea.

(11)L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

(12)Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1o aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nb:Per il file integrale consultare il link in allegato.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_079_R_0005

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