Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/127 della Commissione del 27 gennaio 2025 che rettifica alcune versioni linguistiche del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/808.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Le versioni in lingua ceca, estone e irlandese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione (2) contengono un errore all’articolo 2, secondo comma, punto 14), riguardante la definizione di «limite di decisione di conferma (CCα)», che incide sulla sostanza della disposizione.

(2)Le versioni in lingua ceca, danese, estone, irlandese, polacca, spagnola e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 contengono un errore all’articolo 5, paragrafo 2, riguardante anch’esso il CCα, che incide sulla sostanza della disposizione.

(3)Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, irlandese e portoghese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 contengono un errore all’allegato I, punto 2.6, punto 1, lettera a), seconda frase, che può indurre a un calcolo errato del CCα e incide pertanto sulla sostanza della disposizione.

(4)Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, irlandese, portoghese e slovena del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 contengono un errore all’allegato I, punto 2.6, punto 2, lettera a), punto i), seconda frase, che può anch’esso indurre a un calcolo errato del CCα e incide pertanto sulla sostanza della disposizione.

(5)Le versioni in lingua bulgara, croata, irlandese e slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 contengono un errore all’allegato I, punto 2.7, punto 1, lettera a), seconda frase, che può indurre a un calcolo errato della capacità di rivelazione di screening (CCβ) e incide pertanto sulla sostanza della disposizione.

(6)La versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 contiene un errore all’allegato I, punto 2.7, punto 2, lettera a), seconda frase, che può anch’esso indurre a un calcolo errato del CCβ e incide pertanto sulla sostanza della disposizione.

(7)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, irlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(8Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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