LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 223, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (2), gli Stati membri sono tenuti a monitorare l’attuazione del regime di aiuti dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici («programma destinato alle scuole») e ad includere nelle loro relazioni di monitoraggio annuale informazioni specifiche.
(2)Alcune informazioni, come il prezzo medio per porzione o le informazioni sulle autorità e i portatori d’interessi coinvolti, non sono essenziali ai fini di un adeguato monitoraggio del programma destinato alle scuole. Per alleggerire gli oneri amministrativi, tali informazioni non dovrebbero più essere fornite. Altre informazioni, come la frequenza di consegna dei prodotti, dovrebbero essere semplificate.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/40,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le relazioni di monitoraggio annuale da parte degli Stati membri includono informazioni sui fondi utilizzati per la fornitura e la distribuzione di ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per le misure educative di accompagnamento, il numero di istituti scolastici e di allievi che partecipano al programma destinato alle scuole, la dimensione media delle porzioni e il numero delle porzioni consegnate, i quantitativi di prodotti consegnati, suddivisi per gruppi di prodotti e, se del caso, di prodotti diversi da quelli di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono inclusi tra le misure educative di accompagnamento a norma dell’articolo 23, paragrafo 7, dello stesso regolamento, i tipi di comunicazione e le misure di accompagnamento attuate.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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