Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione del 24 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero redigere le domande di approvazione degli elementi dei fondi propri accessori sulla base di ipotesi prudenti e realistiche.

(2)La domanda di approvazione di un elemento dei fondi propri accessori costituisce una decisione strategica ai fini della gestione dei rischi e della pianificazione patrimoniale. Dal momento che la responsabilità ultima dell'osservanza della direttiva spetta all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, come stabilito all'articolo 40 della direttiva 2009/138/CE, si dovrebbe considerare attentamente un suo coinvolgimento nel processo decisionale relativo alla domanda.

(3)L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe includere nella domanda tutti i fatti rilevanti necessari per una valutazione da parte dell'autorità di vigilanza, compresa la valutazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione circa la conformità dell'elemento in questione ai criteri per gli elementi dei fondi propri accessori e, in caso di richiamo, per la classificazione come elemento dei fondi propri di base, per consentire all'autorità di vigilanza di adottare decisioni tempestive basate su prove adeguate.

(4)Al fine di garantire una base coerente per il processo decisionale dell'autorità di vigilanza si dovrebbero specificare le informazioni che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve includere nella propria domanda.

(5)Tenuto conto delle interdipendenze tra le varie domande di approvazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che, quando presenta una domanda di approvazione di un elemento dei fondi propri accessori, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione informi l'autorità di vigilanza di altre domande riguardanti gli elementi di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE che siano attualmente in corso o previste entro i sei mesi successivi. Tale requisito è necessario per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni trasparenti e imparziali.

(6)La capacità delle autorità di vigilanza e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di valutare lo status di un gruppo di controparti come se fossero un'unica controparte è ritenuta particolarmente rilevante nel caso in cui una mutua o una società a forma mutualistica abbia molti membri omogenei non costituiti in forma societaria dai quali può richiamare contributi supplementari.

(7)La procedura di approvazione dei fondi propri accessori prevede una comunicazione continua tra le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione che comprende anche la comunicazione prima della presentazione di una domanda formale all'autorità di vigilanza e dopo l'approvazione di una domanda nel corso della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Tale comunicazione continua è necessaria per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni pertinenti e aggiornate.

(8)Quando l'autorità di vigilanza riceve da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione la notifica di una riduzione della capacità di assorbimento di perdite di un elemento dei fondi propri accessori approvato, dovrebbe rivedere al ribasso l'importo approvato o revocare la propria approvazione del metodo, al fine di garantirne la coerenza con tale ridotta capacità di assorbimento di perdite.

(9)Conformemente all'articolo 226 della direttiva 2009/138/CE un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione può chiedere l'approvazione di elementi dei fondi propri accessori relativamente a una società di partecipazione assicurativa intermedia o a una società di partecipazione finanziaria mista intermedia. In tali casi si dovrebbero applicare all'impresa di partecipazione assicurativa intermedia o alla società di partecipazione finanziaria mista intermedia le stesse regole valide per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Lo stesso dovrebbe valere anche nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista conformemente all'articolo 235 della direttiva 2009/138/CE.

(10)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(11)L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

(12)Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1o aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nb:Per il file integrale visionare il link.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_079_R_0004

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