LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), in particolare l’articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La riforma della legislazione dell’Unione in materia di protezione dei disegni e modelli comprendeva la modifica del regolamento (CE) n. 6/2002 mediante il regolamento (UE) 2024/2822 (2).
(2)Detta modifica conteneva un aggiornamento della terminologia del regolamento (CE) n. 6/2002 volto ad allineare tale terminologia a quella sia del trattato di Lisbona sia del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per garantire coerenza, è opportuno aggiornare di conseguenza la terminologia del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(3)Inoltre la modifica del regolamento (CE) n. 6/2002 ha razionalizzato alcuni aspetti del sistema di registrazione dei disegni e modelli dell’UE, come la soppressione di opzioni utilizzate in modo marginale che prevedevano la possibilità di presentare un campione anziché una rappresentazione di un disegno o modello e di depositare una domanda di disegno o modello dell’UE tramite l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro e non direttamente presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («Ufficio»). Per motivi di coerenza è pertanto necessario apportare i corrispondenti adeguamenti a talune norme di attuazione contenute nel regolamento (CE) n. 2245/2002.
(4)Nel contesto del necessario allineamento del regolamento (CE) n. 6/2002 agli articoli 290 e 291 del trattato di Lisbona, nel regolamento (CE) n. 6/2002 sono state integrate alcune norme contenenti elementi essenziali della legislazione attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 2245/2002. Per motivi di efficienza e per evitare duplicazioni, è pertanto necessario sopprimere le norme pertinenti contenute nel regolamento (CE) n. 2245/2002.
(5)L’integrazione nel regolamento (CE) n. 6/2002 di nuove disposizioni attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 2245/2002 incide anche su una serie di disposizioni relative alle tasse dovute all’Ufficio. È pertanto necessario adeguare i riferimenti esistenti a tali norme nel regolamento (CE) n. 2245/2002 alle nuove disposizioni corrispondenti integrate nel regolamento (CE) n. 6/2002.
(6)In conformità alla modifica del regolamento (CE) n. 6/2002 introdotta con il regolamento (UE) 2024/2822, è necessario allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2245/2002 relative alla durata dei termini e alla rappresentanza dinanzi all’Ufficio all’accordo sullo Spazio economico europeo al fine di fare riferimento al territorio dello Spazio economico europeo (SEE) anziché a quello «della Comunità».
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2245/2002.
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