Decisione d’Esecuzione (UE) 2025/88 della Commissione del 13 gennaio 2025 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(4)Per far fronte ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 (4) sulla base dell’articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429. Tale decisione stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione.

(5)Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini. Di conseguenza l’allegato di detta decisione di esecuzione è stato più volte debitamente modificato per tenere conto di tali ulteriori focolai.

(6)Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di 29 nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle unità regionali dell’Etolia-Acarnania, della Calcidica, dell’Eubea, di Evros, di Kavala, di Lemno, di Magnesia, della Focide, di Rodopi e di Xanthi.

(7)Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Grecia e nel resto dell’Unione o in paesi terzi, e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbe essere adeguata. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione.

(8)Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure quelle delle ulteriori zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone sono basate sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale è molto elevato il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia, in particolare perché, secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la malattia continua a persistere nonostante le misure già in essere.

(9)Inoltre, in considerazione della comparsa in Grecia, nelle ultime settimane, di numerosi nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, è altresì necessario prorogare il divieto di movimento di ovini e caprini dall’intero territorio della Grecia verso destinazioni situate al di fuori della Grecia almeno fino al 31 gennaio 2025 al fine di evitare la diffusione della malattia nel resto dell’Unione e in paesi terzi, e ostacoli ingiustificati agli scambi.

(10)Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2025.

(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:

1.all’articolo 3, lettera e), la data «15 gennaio 2025» è sostituita dalla data «31 gennaio 2025»;

2.all’articolo 4, la data «31 maggio 2025» è sostituita dalla data «30 giugno 2025»;

3.l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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