LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (2) stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono eseguire controlli di identità e controlli fisici su alcune partite di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero.
(3)Secondo quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2123, l’operatore notifica alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un documento sanitario comune di entrata («DSCE») distinto nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali.
(4)Al fine di garantire un’adeguata tracciabilità della partita trasferita a un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero e per far sì che le pertinenti autorità siano informate dei risultati dei controlli ufficiali e di qualsiasi decisione relativa a tale partita, gli operatori dovrebbero essere tenuti a collegare i due DSCE.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2123,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123
All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2123, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto per tale partita nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (“IMSOC”) e collegando tale DSCE distinto al DSCE di cui alla lettera a);».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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