IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri («obbligo del visto») e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni («esenzione dal visto»).
(2)La Repubblica di Vanuatu figura nell’elenco di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806 quale paese terzo i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto. L’esenzione dal visto si applica ai cittadini di Vanuatu dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (3) («accordo»), a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo stesso. L’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2017.
(3)Dal 25 maggio 2015 Vanuatu applica programmi di cittadinanza per investitori mediante i quali cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all’obbligo del visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di un investimento, assicurandosi così l’accesso all’Unione in esenzione dall’obbligo del visto.
(4)Poiché la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori è stata ritenuta un’elusione della procedura dell’Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta, nonché un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri, il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/366 (4), che ha parzialmente sospeso l’applicazione dell’accordo a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso. La sospensione dell’applicazione dell’accordo è stata limitata ai passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.
(5)Il 27 aprile 2022 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 (5), che ha sospeso temporaneamente l’esenzione dal visto per i cittadini di Vanuatu dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023, a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806.
(6)Nel periodo successivo al 4 maggio 2022, data in cui ha iniziato ad applicarsi la sospensione temporanea dell’esenzione del visto, e a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, primo comma, lettera a), terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione ha avviato un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto. Tuttavia, Vanuatu non si è impegnata in modo significativo in tale dialogo.
(7)In conseguenza del persistere delle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea dell’esenzione dal visto e della carenza di impegno da parte di Vanuatu per porvi rimedio, il Consiglio, con la decisione (UE) 2022/2198 (6), ha abrogato la decisione (UE) 2022/366 e sospeso integralmente l’applicazione dell’accordo a far data dal 4 febbraio 2023.
(8)A norma dell’articolo 8, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1806, il 1o dicembre 2022 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/222 (7), che ha temporaneamente sospeso l’esenzione dal visto per tutti i cittadini di Vanuatu dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024.
(9)Nel periodo successivo al 4 Febbraio 2023, data in cui ha iniziato ad applicarsi il regolamento delegato (UE) 2023/222, la Commissione ha proseguito il dialogo rafforzato con Vanuatu. Tra febbraio 2023 e aprile 2024 si sono tenute quattro riunioni e hanno avuto luogo numerosi scambi di informazioni per iscritto.
(10)La maggior parte delle preoccupazioni relative ai programmi di cittadinanza per investitori applicati da Vanuatu, evidenziate dalla Commissione nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/693, persiste. Sebbene nel 2023 abbia adottato una serie di modifiche legislative per affrontare tali preoccupazioni, Vanuatu non ha fornito una prova soddisfacente del fatto che tali modifiche siano in corso di attuazione e siano sufficienti ad attenuare i rischi per la sicurezza posti dai programmi di cittadinanza per investitori.
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