LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024.
(2)Il 10 giugno 2024 la Spagna ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la sua decisione di vietare le attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 a decorrere dal 4 marzo 2024.
(3)Il regolamento (UE) 2024/1819 della Commissione (3) ha vietato le attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera spagnola.
(4)Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità spagnole il 14 novembre 2024, la Spagna dispone ancora di un quantitativo per il contingente relativo a tale stock. È pertanto opportuno riaprire fino a nuova comunicazione le attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna.
(5)È necessario che tale riapertura delle attività di pesca prenda effetto il 15 novembre 2024 in modo che il quantitativo di razza ondulata di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell’anno.
(6)È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2024/1819 a decorrere dal 15 novembre 2024.
(7)Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio della certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, in quanto è ancora disponibile un contingente per tale stock,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono riaperte, per la campagna di pesca 2024, le attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna di cui all’allegato.
Il regolamento (UE) 2024/1819 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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