LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024.
(2)Il 10 ottobre 2024 la Francia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la sua decisione di vietare le attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 a decorrere dal 26 luglio 2024.
(3)Il regolamento (UE) 2024/2844 della Commissione (3) ha vietato le attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 ai pescherecci battenti bandiera francese.
(4)Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità francesi il 7 novembre 2024, la Francia dispone ancora di un quantitativo per il contingente relativo a tale stock. È pertanto opportuno riaprire fino a nuova comunicazione le attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia.
(5)Tale riapertura delle attività di pesca dovrebbe prendere effetto il 7 novembre 2024 in modo che il quantitativo di merluzzo carbonaro in questione possa essere pescato prima della fine dell'anno.
(6)È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2024/2844 a decorrere dal 7 novembre 2024.
(7)Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio della certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento in quanto è ancora disponibile un contingente per tale stock,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono riaperte, per la campagna di pesca 2024, le attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia di cui all'allegato.
Il regolamento (UE) 2024/2844 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 novembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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