IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visti i pareri del Parlamento europeo (1),
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Garantire una tassazione equa nel mercato interno e il buon funzionamento dell’Unione dei mercati dei capitali figura tra le principali priorità politiche per l’Unione. Al riguardo è fondamentale rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, contrastando nel contempo le frodi fiscali e gli abusi fiscali. Tali ostacoli sono posti, ad esempio, laddove sussistano procedure inefficienti ed eccessivamente onerose per esentare le ritenute alla fonte in eccesso sui dividendi o sui redditi da interessi pagati su azioni o obbligazioni negoziate a investitori non residenti. Inoltre, in alcuni casi, la situazione attuale si è rivelata inadeguata a prevenire i rischi ricorrenti di frode fiscale, evasione fiscale ed elusione fiscale, come dimostrato dai numerosi casi di regimi di richiesta di rimborso multiplo della ritenuta e di frode che riguardano l’utilizzo di schemi di arbitraggio dei dividendi o di «stripping di dividendi» (Cum/Ex e Cum/Cum). Pertanto, la presente direttiva mira a rendere più efficienti le procedure in materia di ritenuta alla fonte, rafforzandole nel contempo contro il rischio di frode fiscale e abuso fiscale.
(2)Al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare frodi fiscali e abusi fiscali, attualmente ostacolata dalla generale mancanza di informazioni affidabili e tempestive sugli investitori, è necessario prevedere la possibilità di un quadro comune per l’esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli che sia resiliente al rischio di frode fiscale e abuso fiscale. Tale quadro porterebbe alla convergenza tra le varie procedure di esenzione applicate negli Stati membri, garantendo nel contempo la trasparenza e la certezza riguardo all’identità degli investitori per gli emittenti dei titoli, gli agenti incaricati dell’applicazione della ritenuta alla fonte, gli intermediari finanziari e gli Stati membri, a seconda dei casi. A tal fine il quadro dovrebbe basarsi su procedure automatizzate, come la digitalizzazione del certificato di residenza fiscale in termini sia di procedura che di forma. Dovrebbe inoltre essere sufficientemente flessibile da tenere debitamente conto dei vari sistemi applicabili nei diversi Stati membri, fornendo nel contempo adeguati strumenti antiabuso per attenuare il rischio di frode fiscale, evasione fiscale ed elusione fiscale. A tale riguardo, occorre prendere in considerazione i diversi approcci delle autorità fiscali a seconda del sistema di esenzione in vigore. Nell’ambito del sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte, le autorità fiscali possono ottenere informazioni pertinenti sugli investitori e sulla catena di pagamento solo dopo l’applicazione dell’esenzione. Ove si applichi invece un sistema di rimborso, è essenziale che le autorità fiscali ottengano informazioni adeguate prima che l’esenzione sia applicata, per valutare se l’esenzione debba essere concessa. Entrambi i sistemi di esenzione contemplano norme in materia di responsabilità dell’intermediario finanziario in caso di esenzioni indebite. La presente direttiva non limita la capacità dei singoli Stati membri di regolamentare le modalità con cui gli intermediari finanziari certificati recuperano eventuali spese sostenute nell’adattamento agli obblighi stabiliti dalla direttiva o ai fini del rispetto degli stessi.
(3)Tenuto conto di tali differenze e del principio di proporzionalità, le disposizioni della presente direttiva concernenti i registri nazionali degli intermediari finanziari certificati e gli obblighi di comunicazione delle informazioni non dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri che dispongono di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte e hanno un rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato inferiore a una determinata soglia, quale definita nella presente direttiva. L’obiettivo di promuovere sistemi efficaci e solidi per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso in tutto il mercato interno dovrebbe essere considerato raggiunto quando gli Stati membri che continuano ad applicare il loro sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte soddisfano entrambi i criteri definiti nella presente direttiva. In primo luogo, il criterio della capitalizzazione di mercato è correlato alle dimensioni dell’economia e alla possibile entità dei pagamenti di dividendi. Una bassa capitalizzazione di mercato comporta bassi volumi di distribuzioni di dividendi e quindi un minore rischio di abuso fiscale. Quando uno Stato membro raggiunge o supera la soglia del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato per un certo periodo di tempo, dovrebbero applicarsi e rimanere applicabili le norme comuni della presente direttiva, a prescindere dal fatto che, in qualsiasi momento successivo, il suo rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato diminuisca al di sotto di tale soglia. In secondo luogo, i sistemi completi di esenzione dalla ritenuta alla fonte che consentono l’applicazione diretta ed efficiente dell’aliquota d’imposta appropriata al momento del pagamento dovrebbero essere considerati equivalenti al sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui alla presente direttiva. Questi due criteri insieme possono garantire che gli investitori di tutto il mercato interno abbiano un accesso effettivo a procedure efficienti per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in tutti gli Stati membri. Per gli Stati membri con un mercato azionario relativamente piccolo e il cui sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte è sufficientemente efficiente, un obbligo di modificare tali sistemi non sarebbe considerato proporzionato. Inoltre, poiché le norme comuni della presente direttiva riguarderebbero quasi l’intero mercato interno, si conseguirebbe un adeguato livello di convergenza.
(4)La presente direttiva armonizza l’accesso ai sistemi di esenzione per gli investitori in tutti gli Stati membri stabilendo un sistema comune di esenzione dalla ritenuta alla fonte e un sistema comune di rimborso rapido, lasciando comunque agli Stati membri la possibilità di mantenere i propri sistemi nazionali di esenzione dalla ritenuta alla fonte a determinate condizioni e tenendo conto delle differenze in termini di sviluppo delle economie degli Stati membri, e garantendo nel contempo l’accesso ai sistemi di esenzione negli Stati membri. In ogni caso, a seconda dei criteri di valutazione del rischio, gli Stati membri interessati potrebbero applicare gli strumenti previsti dalla presente direttiva, se lo ritengono opportuno, ad esempio, per rafforzare i propri strumenti di contrasto alle frodi fiscali e agli abusi fiscali.
(5)Affinché sia considerato completo, un sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte dovrebbe presentare una serie di caratteristiche fondamentali specifiche, illustrate nella presente direttiva. Dovrebbe fornire ampio accesso a persone fisiche o a entità che hanno diritto a tale esenzione e dovrebbe concedere un’esenzione ai contribuenti che ne hanno diritto, salvo in caso di mancata comunicazione delle informazioni che sono richieste dallo Stato membro. In linea di principio, le informazioni richieste non dovrebbero andare oltre i dati di cui agli articoli 12, 13 o 15. Il sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte dovrebbe fornire l’accesso agli investimenti sia diretti che indiretti e non dovrebbe presentare ulteriori ostacoli all’ingresso diversi da quelli di cui all’articolo 11, paragrafo 2. È pertanto opportuno non solo che il sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte offra la possibilità giuridica dell’esenzione, ma anche che l’esenzione sia di fatto concessa ai contribuenti qualora ne abbiano diritto. Il sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte non dovrebbe imporre obblighi aggiuntivi, come, ad esempio, un sistema di comunicazione parallelo. Lo Stato membro dovrebbe stabilire norme in materia di responsabilità per la perdita di entrate provenienti dalla ritenuta alla fonte e sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali relative a tale sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte. Per quanto riguarda la condizione del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») dovrebbe fornire i dati richiesti conformemente alle norme tecniche di regolamentazione. Qualora uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più almeno una delle due condizioni relative al sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte e alla soglia del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato, esso dovrebbe recepire nella legislazione nazionale tutte le disposizioni della presente direttiva.
(6)Per garantire un approccio proporzionato, la presente direttiva dovrebbe riguardare le procedure di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso solo per quegli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte sui dividendi in contanti e in azioni ad aliquote diverse in funzione della residenza fiscale dell’investitore specifico. In tali casi gli Stati membri devono concedere un’esenzione qualora sia stata applicata un’aliquota fiscale più elevata in una situazione per la quale è applicabile un’aliquota inferiore. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare procedure analoghe in relazione ai pagamenti di interessi a non residenti su obbligazioni negoziate, ai fini di migliorare l’efficienza della relativa procedura di esenzione e di garantire un livello più elevato di conformità dei contribuenti. Gli Stati membri che non necessitano di procedure di esenzione per le ritenute alla fonte in eccesso su dividendi e interessi, a seconda dei casi, non sono interessati dalle procedure di cui alla presente direttiva. Qualora si renda necessaria un’esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso e al fine di garantire un accesso comune all’esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, la presente direttiva dovrebbe stabilire un sistema comune di esenzione dalle ritenute alla fonte e un sistema di rimborso rapido che gli Stati membri devono attuare.
(7)Dato che gli investitori potrebbero essere localizzati in qualsiasi Stato membro, le norme relative a un certificato comune e digitale di residenza fiscale (eTRC) dovrebbero applicarsi in tutti gli Stati membri. Per garantire che tutti i contribuenti dell’Unione abbiano accesso a una prova comune, adeguata ed efficace della loro residenza a fini fiscali, gli Stati membri dovrebbero utilizzare procedure automatizzate per il rilascio di certificati di residenza fiscale ai fini dell’applicazione di un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte, un sistema completo di esenzione di ritenuta alla fonte, un sistema di rimborso rapido o un sistema di rimborso normale al fine di ottenere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate o, se applicabile, sugli interessi versati per obbligazioni negoziate. Inoltre, gli eTRC dovrebbero essere rilasciati nello stesso formato digitale riconoscibile e accettabile e con lo stesso contenuto.
(8)Ai fini di una maggiore efficienza, l’eTRC dovrebbe coprire un periodo massimo dell’anno solare o dell’esercizio fiscale, come un esercizio fiscale a cavallo tra due anni solari o un esercizio fiscale superiore a un anno solare, per il quale è rilasciato e dovrebbe rimanere valido per certificare la residenza per tale periodo considerato. Lo Stato membro che rilascia l’eTRC dovrebbe poterlo invalidare in tutto o in parte se le autorità fiscali dispongono di elementi per dimostrare che il contribuente non è residente dello Stato membro di emissione per tutto il periodo considerato o per parte di esso. Al fine di consentire l’efficiente identificazione delle entità dell’Unione, l’eTRC dovrebbe includere il numero di identificazione fiscale o, in sua assenza, nei casi in cui lo Stato membro non rilascia tali numeri ai contribuenti, un equivalente funzionale a fini fiscali. In aggiunta, qualora l’autorità che rilascia l’eTRC possieda tali dati, l’eTRC dovrebbe includere l’identificativo unico europeo (EUID) o l’identificativo della persona giuridica (LEI) o qualsiasi numero di registrazione della persona giuridica valido per l’intero periodo considerato. Inoltre, anche nel caso in cui non esista un numero di identificazione fiscale per una persona fisica perché lo Stato membro di residenza non rilascia tali numeri ai suoi contribuenti, dovrebbe essere possibile l’uso di un equivalente funzionale a fini fiscali. Gli identificativi utilizzati dovrebbero essere validi per l’intero periodo considerato.
(9)L’eTRC dovrebbe contenere un riferimento alla convenzione sulla doppia imposizione in virtù della quale un contribuente chiede di essere considerato residente a fini fiscali, se del caso. Affinché l’eTRC sia riconosciuto dallo Stato membro della fonte come una prova valida della residenza fiscale, qualora l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sia chiesta ai sensi delle disposizioni di una convenzione sulla doppia imposizione, è essenziale che l’eTRC includa un riferimento alla convenzione sulla doppia imposizione applicabile. Dovrebbe essere possibile per l’autorità di rilascio fare riferimento, in un determinato eTRC, più di una convenzione sulla doppia imposizione applicabile. Sebbene sia primariamente inteso ad attuare le procedure in materia di ritenuta alla fonte, l’eTRC potrebbe avere anche un ambito di applicazione più ampio e servire a dimostrare la residenza a fini fiscali al di là delle procedure in materia di ritenuta alla fonte. Ai fini dell’esenzione dalle procedure in materia di ritenuta alla fonte, l’eTRC non dovrebbe contenere alcuna informazione supplementare. L’emissione del eTRC è prevista solo una volta nel corso dell’anno solare o una volta durante l’esercizio fiscale, anche quando lo stesso contribuente investe più volte negli stessi Stati membri della fonte, purché la residenza a fini fiscali del contribuente rimanga la stessa.
(10)Per conseguire l’obiettivo di un’esenzione più efficiente dalla ritenuta alla fonte in eccesso, è opportuno attuare procedure comuni in tutta l’Unione, che consentano di ottenere rapidamente informazioni chiare e sicure sull’identità dell’investitore, in particolare nel caso di ampie basi di investitori, ossia in relazione agli investimenti in titoli negoziati, in cui è difficile identificare i singoli investitori. Tali procedure dovrebbero inoltre consentire l’applicazione dell’aliquota d’imposta appropriata al momento del pagamento (esenzione dalla ritenuta alla fonte) o il rapido rimborso dell’eventuale eccedenza di imposta versata. Dato che gli investimenti transfrontalieri solitamente comportano una catena di pagamento di intermediari finanziari, le procedure pertinenti dovrebbero altresì consentire di rintracciare e identificare la catena degli intermediari e quindi il flusso di reddito dall’emittente del titolo al titolare registrato e informazioni sull’investitore sottostante. Le tipologie di accordi di investimento più comuni coinvolgono solitamente una banca depositaria o un’altra entità d’investimento, come un intermediario, che detiene i titoli, a suo nome, per conto dell’investitore sottostante. In tali accordi è l’investitore sottostante che verrebbe considerato il titolare registrato dei titoli. Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte sui redditi da titoli e prevedono l’esenzione dalla ritenuta d’imposta in eccesso e che non dispongono di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte, o che hanno un rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato pari o superiore alla soglia stabilita dalla presente direttiva, dovrebbero pertanto istituire e tenere un registro nazionale degli intermediari finanziari che svolgono un ruolo significativo nella catena di pagamento. Una volta registrati, tali intermediari finanziari dovrebbero essere tenuti a comunicare le informazioni a loro disposizione sui pagamenti di dividendi o interessi, se del caso, da essi gestiti. Le informazioni richieste dovrebbero essere limitate a quelle essenziali per ricostruire la catena di pagamento e quindi utili per prevenire il rischio di frode fiscale o abuso fiscale, nella misura in cui tali informazioni sono a disposizione dell’intermediario che le comunica. Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte sugli interessi ad aliquote variabili e che devono avviare procedure di esenzione analoghe o che dispongono di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i pagamenti di dividendi e hanno un rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato inferiore alla soglia stabilita dalla presente direttiva, potrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di utilizzare eventualmente il registro nazionale istituito.
Per la pubblicazione integrale:
Tratto da:
Link:
Foto:
pixabay
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it