IL COMITATO MISTO,
vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») hanno concordato una modifica della convenzione al fine di disporre di una serie di norme di origine moderne e più flessibili. La decisione n. 1/2023 del comitato misto (2) relativa alla modifica della convenzione, che stabilisce norme di origine rivedute adottate il 7 dicembre 2023 ed entrerà in vigore il 1o gennaio 2025 («norme rivedute della convenzione»).
(2)Le parti contraenti convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per chiarire il trattamento preferenziale da concedere alle merci esportate da una parte contraente prima dell’entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione e importate in un’altra parte contraente successivamente all’entrata in vigore di tali norme.
(3)Le prove dell’origine rilasciate o compilate anteriormente al 1o gennaio 2025 in una parte contraente in conformità alle norme relative all’applicazione facoltativa della convenzione in attesa della conclusione e dell’entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione dovrebbero essere accettate ai fini del trattamento preferenziale all’importazione dopo il 1o gennaio 2025.
(4)Le prove dell’origine rilasciate o compilate in conformità all’appendice I della convenzione o rilasciate in conformità ai protocolli relativi alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa anteriori alla convenzione prima della data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti al fine di includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo dovrebbero essere accettate ai fini del trattamento preferenziale all’importazione dopo tale data.
(5)Alcune parti contraenti hanno segnalato che non saranno in grado di aggiornare anteriormente al 1o gennaio 2025 i rispettivi protocolli sulle norme di origine con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, a causa della durata delle procedure interne.
(6)Il ritardo da parte di alcune delle parti contraenti nell’aggiornamento dei protocolli bilaterali include un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo potrebbe perturbare le attuali possibilità di cumulo.
(7)Le parti contraenti convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per preservare i flussi commerciali sulla base delle attuali possibilità di cumulo, fino a quando non sarà ultimato il processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo. L’appendice I della convenzione, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dalla decisione n. 1/2023 dovrebbe essere applicabile, come misure transitorie, tra le parti contraenti della convenzione in parallelo alle norme rivedute della convenzione e il cumulo dovrebbe essere consentito tra i diversi insiemi di norme, ove possibile.
(8)Le parti contraenti convengono che le disposizioni transitorie sono di natura tecnica e dovrebbero essere applicate quanto prima. Ove possibile ai sensi della legislazione interna delle parti contraenti, è opportuno garantirne l’applicazione provvisoria delle disposizioni transitorie.
(9)Le parti contraenti convengono di modificare la decisione n. 1/2023 in modo da includere nelle norme rivedute della convenzione tali disposizioni transitorie applicabili per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione ossia nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025.
(10)Ciascuna parte contraente dovrebbe adottare le misure appropriate per garantire che le norme rivedute della convenzione siano effettivamente applicate allineando i protocolli bilaterali con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo entro il 31 dicembre 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La decisione n. 1/2023 è modificata come stabilito nell’allegato della presente decisione.
2.Le modifiche della decisione n. 1/2023 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024
Per il comitato misto
La presidente
María Isabel GARCÍA CATALÁN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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