Regolamento Delegato (UE) 2024/3160 della Commissione del 9 ottobre 2024 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2020/688.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 131, paragrafo 1, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Tale regolamento stabilisce, nella parte IV, titolo I, capo 3, le prescrizioni in materia di sanità animale relative ai movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (2) integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri, compresi gli ungulati sensibili all’infezione da virus della malattia emorragica epizootica.

(3)L’infezione da virus della malattia emorragica epizootica è elencata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) come malattia di categoria D per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa dei movimenti tra Stati membri. La situazione epidemiologica dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica nell’Unione è cambiata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/688, con la prima notifica di focolai in diversi Stati membri dell’Unione nel 2022. La diffusione dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica è continuata dopo l’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2023/2515 della Commissione (4), vale a dire la più recente modifica del regolamento delegato (UE) 2020/688, che ha introdotto nuove misure di riduzione dei rischi applicabili ai movimenti di animali terrestri all’interno dell’Unione in situazioni in cui gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica è stata segnalata nei due anni precedenti la partenza. Per far fronte alla costante diffusione della malattia e fornire un livello adeguato di protezione per quanto riguarda la situazione della sanità animale degli Stati membri di destinazione e di passaggio, agevolando nel contempo i movimenti in sicurezza di animali all’interno dell’Unione, è necessario introdurre ulteriori misure di riduzione dei rischi.

(4)In particolare, la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, se somministrata conformemente alle specifiche del vaccino, figura nel codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come strumento efficace per prevenire la trasmissione del virus attraverso i movimenti di animali, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo di origine. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l’uso di vaccini come misura di riduzione dei rischi per alcuni movimenti di determinati ungulati detenuti delle specie elencate che provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza.

(5)L’esperienza dimostra inoltre che le autorità competenti degli Stati membri di destinazione si trovano nella posizione migliore per valutare la situazione locale della sanità animale nei luoghi di destinazione relativamente a determinati ungulati detenuti originari di aree in cui l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza. È pertanto opportuno prevedere una certa flessibilità affinché gli Stati membri stabiliscano ulteriori misure di riduzione dei rischi rispetto a quelle già previste per i movimenti di tali animali dal regolamento delegato (UE) 2020/688 al fine di garantire un livello adeguato di protezione nel luogo di destinazione, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l’opzione di soddisfare specifiche misure di riduzione dei rischi stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che tengano conto della situazione dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica a livello locale.

(6)Per quanto riguarda i movimenti tra Stati membri di bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati detenuti è opportuno prevedere l’uso di vaccini e il rispetto di altre specifiche misure di riduzione dei rischi stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

(7)Le operazioni di trasporto con animali che provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza verso uno Stato membro di destinazione, che non soddisfano le misure di riduzione dei rischi previste per tale situazione dal regolamento delegato (UE) 2020/688 o che soddisfano altre specifiche misure di riduzione dei rischi stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono inoltre comportare un rischio per la situazione sanitaria dello Stato membro di passaggio o della sua zona. Per tali operazioni di trasporto, affinché lo Stato membro di passaggio riceva una protezione adeguata dal rischio comportato dal passaggio, è pertanto opportuno stabilire prescrizioni per la protezione dei mezzi di trasporto dai vettori e relative allo scarico degli animali e prevedere la possibilità di derogarvi.

(8)Per motivi di trasparenza dovrebbe essere possibile autorizzare determinati tipi di movimenti all’interno dell’Unione che non soddisfano le misure di riduzione dei rischi previste per tale situazione dal regolamento delegato (UE) 2020/688, che soddisfano altre specifiche misure di riduzione dei rischi stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione o che comportano operazioni di trasporto non conformi alle prescrizioni previste per tale situazione dal regolamento delegato (UE) 2020/688 solo se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione o dello Stato membro di passaggio ha precedentemente comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri che tale tipo di movimenti è autorizzato, indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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