LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 5, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/792 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 riguardo alla modifica dell’allegato I al fine di garantire la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale e conformemente alle modifiche della classificazione dei consumi individuali secondo la funzione delle Nazioni Unite (COICOP delle Nazioni Unite).
(2)La 49a sessione della Commissione statistica delle Nazioni Unite ha esaminato e approvato la versione rivista della COICOP delle Nazioni Unite quale norma accettata a livello internazionale. Al fine di allineare la classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP) alla COICOP rivista delle Nazioni Unite, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento (UE) 2016/792. La classificazione rivista riflette i cambiamenti significativi nella natura dei modelli di consumo delle famiglie verificatisi dopo l’entrata in vigore della COICOP originaria delle Nazioni Unite del 1999.
(3)La Commissione (Eurostat) ha prodotto orientamenti metodologici che dovrebbero garantire un grado sufficiente di armonizzazione per l’elaborazione di un sottoindice per giochi, lotterie e scommesse. Giochi, lotterie e scommesse dovrebbero pertanto essere inclusi negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) e negli indici dei prezzi al consumo armonizzati ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC).
(4)A causa della modifica della classificazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/792 e al fine di garantire la coerenza tra tale classificazione e la tabella di cui all’articolo 5, paragrafo 8, del medesimo regolamento, la tabella dovrebbe essere intesa come riferita alla classificazione modificata per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella.
(5)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/792.
(6)Al fine di concedere il tempo necessario per applicare la nuova classificazione ai sistemi degli Stati membri, il regolamento dovrebbe applicarsi alla trasmissione dei dati IPCA e IPCA-TC alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal mese di riferimento di gennaio 2026,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2016/792 è così modificato:
(1)all’articolo 5, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8.Gli Stati membri non sono tenuti a produrre i seguenti sottoindici, o parti di essi, dell’ECOICOP in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure in quanto il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente:
- 02.3. droghe;
- 12.2. prostituzione;
- 12.5.1. servizi assicurativi sulla vita;
- 12.6.1. SIFIM.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 per modificare l’elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell’IPCA e nell’IPCA-TC.»;
(2)l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alla trasmissione dei dati degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) e degli indici dei prezzi al consumo armonizzati ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC) alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal mese di riferimento di gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2024.
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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