IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/2147.
(2)Il 27 novembre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito la loro ferma condanna dei continui combattimenti tra le Forze armate sudanesi (SAF), le Forze di supporto rapido (RSF) e le rispettive milizie affiliate. La dichiarazione ha inoltre deplorato la drammatica escalation di violenza e il tragico bilancio in termini di vite umane nel Darfur e in tutto il paese, nonché le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
(3)Il 22 gennaio 2024, mediante regolamento di esecuzione (UE) 2024/384 (2), il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti di sei entità delle SAF e delle RSF responsabili di sostenere attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan.
(4)Il 24 giugno 2024, mediante regolamento di esecuzione (UE) 2024/1783 (3), il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti di sei persone responsabili di sostenere attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan.
(5)Tenuto conto della gravità della situazione, quattro persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2147,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024
Per il Consiglio
La presidente
K. KALLAS
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pixabay
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