Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/3152 del Consiglio del 16 dicembre 2024 che attua il Regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l’articolo 47 e l’articolo 47 bis,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)A norma dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone, entità, organismi e navi designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento.

(3)È opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate negli elenchi di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. È opportuno aggiornare le voci per 21 persone e quattro entità in tali allegati.

(4)In considerazione del proseguimento delle attività connesse ai missili balistici da parte della RPDC in violazione e palese inosservanza delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), un’entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive di cui all’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509.

(5)Il 17 settembre 2024 il comitato dell’UNSC istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona figurante nell’elenco di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. La voce relativa a tale persona dovrebbe quindi essere aggiornata.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XIII, XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024

Per il Consiglio

La presidente

K. KALLAS

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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