Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2761 del Consiglio del 24 ottobre 2024 che attua il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 5 bis, paragrafo 14,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014.

(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (2).

(3)Il 21 maggio 2024, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2024/1469 (3). Il regolamento (UE) 2024/1469 ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio e ha stabilito un contributo finanziario che devono all’Unione i depositari centrali che detengono le riserve e le attività della Banca centrale della Russia per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR, pari al 99,7 % degli utili netti derivanti dalle entrate inattese e straordinarie ricavate da tali depositari dal 15 febbraio 2024 in conseguenza dell’attuazione delle misure restrittive, in particolare del divieto di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014. Il regolamento (UE) 2024/1469 ha introdotto l’allegato XLI nel regolamento (UE) n. 833/2014 al fine di stabilire l’assegnazione dei contributi finanziari da versare ai diversi strumenti di spesa o programmi dell’Unione finanziati dal bilancio dell’Unione.

(4)Il 24 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2024/2760 (4) che modifica l’assegnazione del contributo finanziario versato all’Unione a norma dell’articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione 2014/512/PESC.

(5)La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha causato a quest’ultima danni enormi, con costi di ripresa e ricostruzione stimati a 452,8 miliardi di EUR al 31 dicembre 2023. Inoltre l’Ucraina ha perso l’accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è possibile prevedere un fabbisogno sostanziale di finanziamenti per i prossimi anni.

(6)Il 30 marzo 2023 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha concordato con l’Ucraina un programma quadriennale di 15,6 miliardi di USD nell’ambito del meccanismo di finanziamento ampliato per sostenere la stabilità economica e finanziaria in un periodo di incertezza eccezionalmente elevata, ripristinare la sostenibilità del debito e promuovere riforme a sostegno della ripresa dell’Ucraina nel periodo postbellico. Secondo le stime dell’FMI il deficit di finanziamento di base per il periodo di riferimento del programma dell’FMI ammonta in totale a 121,9 miliardi di USD.

(7)In considerazione del persistente livello di intensità della guerra e dei danni alle infrastrutture civili critiche dell’Ucraina provocati dall’aumento degli attacchi su larga scala da parte della Russia, l’Ucraina deve mobilitare notevoli risorse aggiuntive per le sue priorità di bilancio e di ripresa e ricostruzione a lungo termine. Poiché rimane un deficit residuo di finanziamento, superiore alle risorse già fornite dall’Unione, da altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali, compreso l’FMI, l’Unione dovrebbe continuare a dare una risposta adeguata.

(8)Nelle conclusioni del 27 giugno 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, l’alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori, affrontando nel contempo tutti i pertinenti aspetti giuridici e finanziari, al fine di fornire all’Ucraina finanziamenti aggiuntivi entro la fine dell’anno sotto forma di prestiti il cui servizio e rimborso sarà assicurato attraverso flussi futuri di entrate straordinarie, con l’obiettivo di raggiungere insieme ai partner del G7, come discusso dai leader del G7, circa 50 miliardi di EUR per sostenere le esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione attuali e future dell’Ucraina. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell’Unione, i beni della Russia dovrebbero rimanere bloccati fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e non l’avrà risarcita per i danni causati da tale guerra.

(9)È stato pertanto istituito un meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina mediante il regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) inteso a fornire all’Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto. Tale sostegno deve essere fornito per aiutare l’Ucraina a rimborsare un’assistenza macrofinanziaria eccezionale sotto forma di prestito che sarà concesso dall’Unione e ulteriori prestiti ammissibili concessi dai partner del G7 per sostenere il fabbisogno di bilancio dell’Ucraina.

(10)Gli obiettivi del meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina e del prestito di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina che sarà concesso dall’Unione consistono nel fornire all’Ucraina finanziamenti aggiuntivi rimborsati dai flussi futuri di entrate straordinarie ricavate dai depositari centrali di titoli in conseguenza dell’attuazione delle misure restrittive.

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