Decisione (UE) 2024/2708 del Consiglio del 14 ottobre 2024 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’UE in merito ad alcune risoluzioni da votare.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Nella sua prossima assemblea generale del 18 ottobre 2024, l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni («progetti di risoluzioni dell’OIV»). Tali risoluzioni produrranno effetti giuridici ai fini dell’articolo 218, paragrafo 9 del trattato.

(2)L’Unione europea non è membro dell’OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017 l’OIV ha concesso all’Unione lo statuto speciale previsto all’articolo 4 del suo regolamento interno.

(3)Venti Stati membri aderiscono all’OIV. Questi Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell’OIV e saranno invitati ad adottare queste risoluzioni nella prossima assemblea generale dell’OIV del 18 ottobre 2024.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni dell’OIV rispetto ai progetti di risoluzione dell’OIV attinenti a materie di sua competenza. Tale posizione dovrebbe essere espressa nelle riunioni dell’OIV dagli Stati membri che ne sono membri, i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

(5)A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (2), alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall’OIV produrranno effetti giuridici.

(6)L’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell’autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

(7)L’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell’Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV.

(8)L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche sono quelli indicati nella colonna 4 della tabella 2 dell’allegato I, parte A, di detto regolamento, che fa riferimento alle raccomandazioni dell’OIV.

(9)Il progetto di risoluzione OENO-MICRO 23-740 estende l’ambito di applicazione di diverse risoluzioni ai lieviti non-Saccharomyces al fine di disciplinare l’uso di questi ultimi. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione produrrà effetti giuridici.

(10)Il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 23-723 elimina i riferimenti alle proteine di frumento da tutti i documenti dell’OIV, compresi il Codex enologico internazionale e il Codice internazionale delle pratiche enologiche. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tale risoluzione produrrà effetti giuridici.

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EurLex

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