Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione del 17 ottobre 2024 recante modifica degli allegati I e VIII del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/620.

Giustizia istockphoto 104383981 612x612

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone altresì che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 (2) della Commissione integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e l’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. A causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’Unione per quanto riguarda determinate malattie elencate, è opportuno modificare gli allegati I e VIII di detto regolamento di esecuzione.

(4)In primo luogo, per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti, l’11 dicembre 2023 l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio primario nella provincia di Alessandria (regione Piemonte), seguito da due focolai secondari nella stessa provincia notificati l’8 gennaio 2024 e il 1o agosto 2024. Poiché l’intera regione Piemonte ha lo status di indenne da malattia ed è elencata nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, l’approvazione dello status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti dovrebbe essere ritirata per la provincia di Alessandria nella regione Piemonte e la voce relativa all’Italia in tale elenco dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(5)In secondo luogo, per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), Cechia, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Austria e Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 3. La comparsa di focolai in Germania è stata notificata per una zona che ha ancora lo status di indenne da tale malattia. L’Austria ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di infezione da BTV, sierotipo 4. Anche l’Italia e la Spagna hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 8. I focolai in Italia riguardano la regione Valle d’Aosta mente quelli Spagna riguardano la comunità autonoma della Catalogna, i pressi della provincia di Huesca nella comunità autonoma di Aragona, e la comunità autonoma delle Isole Baleari. Poiché l’intero territorio di Cechia, Lussemburgo e Danimarca, la Germania (ad eccezione dei Bundesländer Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) e l’intero territorio dell’Austria e della Svezia, la regione Valle d’Aosta in Italia, la comunità autonoma delle Isole Baleari e la comunità autonoma di Aragona in Spagna hanno lo status di indenne da malattia e sono elencati nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, l’approvazione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV dovrebbe essere ritirata per l’intero territorio di Danimarca, Lussemburgo, Germania come descritto in precedenza, Austria, Svezia, per diverse regioni della Cechia, per la regione Valle d’Aosta in Italia, per la comunità autonoma delle Isole Baleari e per la provincia di Huesca nella comunità autonoma di Aragona, in Spagna. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Lussemburgo, Austria e Svezia nel pertinente elenco.

(6)La Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l’ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV già approvato per le zone elencate nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con l’aggiunta della comunità autonoma delle Isole Baleari e di una zona comprendente la provincia di Huesca nella comunità autonoma di Aragona. Di conseguenza è opportuno aggiungere tali aree alla voce relativa alla Spagna nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e approvare la modifica proposta del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
654
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89281227
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 18.224.73.124