Regolamento (UE) 2024/2678 del Consiglio del 10 ottobre 2024 recante modifica del Regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (1) fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici.

(2)Il regolamento (UE) 2024/257, modificato dal regolamento (UE) 2024/1856 (2) del Consiglio, fissa un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio di 4 997 tonnellate per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 settembre 2024, in attesa della pubblicazione da parte del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) del suo parere scientifico per l’acciuga nella divisione CIEM 9a per tale periodo e ha autorizzato la prosecuzione delle attività di pesca. In seguito alla pubblicazione di tale parere il 21 giugno 2024, il TAC definitivo per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 dovrebbe essere fissato al livello raccomandato dal CIEM per le popolazioni occidentali e meridionali presenti in tale zona. È inoltre opportuno stabilire una condizione speciale in base alla quale le catture nella parte meridionale della zona TAC non devono superare 969 tonnellate, conformemente al parere del CIEM per la popolazione presente in tale zona. Inoltre, per tenere conto del fatto che potrebbero già essere state effettuate catture nell’ambito del TAC provvisorio, è opportuno autorizzare le catture di acciuga nella parte meridionale della zona TAC nel periodo dal 1o luglio 2024 al 30 settembre 2024, oltre alla condizione speciale di 969 tonnellate, purché siano soddisfatte determinate altre condizioni.

(3)Il 29 luglio 2024 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato il suo parere sull’impatto socioeconomico del mantenimento dei TAC per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius) nella divisione CIEM 8c e nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione 34.1.1 del Copace per il 2024 al livello raccomandato dal CIEM. Tale raccomandazione dello CSTEP indica il livello di tali TAC necessario per evitare il fenomeno delle «specie a contingente limitante», ossia una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l’attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie. È pertanto opportuno aumentare i TAC per il 2024 stabiliti dal regolamento (UE) 2024/257. A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tali TAC dovrebbero essere fissati a un livello di 108 tonnellate nella divisione CIEM 8c e di 132 tonnellate nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1, il che, secondo il parere dello CSTEP, consentirà alle flotte di continuare a operare rispettivamente fino al 18 settembre 2024 e all’8 dicembre 2024 riducendo pertanto il fenomeno delle «specie a contingente limitante» e la derivante chiusura anticipata delle attività di pesca in questione, nonché gli effetti socioeconomici sul settore della pesca che ne deriverebbero.

(4)Per alcuni stock supplementari è opportuno modificare sia i contingenti dell’Unione che i contingenti degli Stati membri per il 2024 per tenere conto delle necessarie detrazioni derivanti dalle esenzioni dall’obbligo di sbarco.

(5)Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/897 (4) che ha recepito nel diritto dell’Unione alcune misure di gestione, conservazione e controllo della pesca nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas - ICCAT). Tale regolamento ha aggiunto nuove disposizioni agli articoli 9 e 12, del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è opportuno modificare di conseguenza l’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/257.

(6)Il regolamento (UE) 2023/194 ha fissato un TAC di 114 tonnellate per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 9 per il 2024. Il 16 agosto 2024 il CIEM ha pubblicato il suo parere per tale stock per il 2025 e il 2026. Per il 2025 e il 2026 il CIEM ha fornito per la prima volta un parere per due diverse popolazioni di occhialone in tale zona. Il CIEM spiega che ciò è dovuto, in primo luogo, alla presenza di due popolazioni di occhialone nella sottozona CIEM 9: occhialone distribuito nella sottozona CIEM 9, a eccezione della parte atlantica dello stretto di Gibilterra (ossia la costa galiziana e portoghese) da un lato, e occhialone distribuito nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra e nel Mediterraneo occidentale dall’altro. In secondo luogo, il CIEM spiega che il parere del comitato scientifico consultivo per la pesca della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) relativo all’occhialone nelle sottozone geografiche 1 e 3 della CGPM (Mediterraneo occidentale) riguarda la popolazione di occhialone distribuita nel Mediterraneo occidentale e nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra. Inoltre, secondo l’ultimo progetto di parere del comitato scientifico consultivo per la pesca relativo a tale stock per il 2025: i) la biomassa è stata inferiore al Blim (ossia il valore di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva) dal 2011; ii) la biomassa dello stock nel 2024 si attesta al 30 % del Blim; iii) la biomassa rimarrà al di sotto del Blim anche senza attività di pesca nel 2025, e iv) la mortalità per pesca è attualmente al 204 % della variabile sostitutiva dell’FMSY, dove per «FMSY» si intende la mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all’MSY di lungo termine. Inoltre il CIEM ha raccomandato di ridurre le catture per l’occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra per il 2025 e il 2026.

(7)Di conseguenza, la pesca dell’occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra per il resto del 2024, nell’ambito del TAC per l’occhialone nella sottozona CIEM 9 per il 2024, potrebbe costituire una grave minaccia per tale stock. Tale grave minaccia dovrebbe essere affrontata con urgenza. Pertanto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/472, è opportuno sospendere la pesca dell’occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2024/257 e (UE) 2023/194.

(9)Le disposizioni del presente regolamento che modificano le disposizioni del regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda l’ICCAT e per quanto riguarda il merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c e nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1, fatta eccezione per il divieto di pesca diretta, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Il TAC per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2024, sempre in linea con il periodo di applicazione della disposizione modificata. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto il livello delle possibilità di pesca è mantenuto o aumentato.

(10)Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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