Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le prescrizioni di etichettatura applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’UE. Le informazioni di cui a tale allegato devono essere fornite su un’etichetta fisica apposta sull’imballaggio o, per gli elementi di etichettatura che non possono essere riportati sull’etichetta a causa delle dimensioni troppo piccole dell’imballaggio, in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio («etichetta fisica»), mentre i prodotti senza imballaggio sono accompagnati da un foglietto. Le prescrizioni di etichettatura riguardano parametri collegati all’efficienza agronomica dei prodotti fertilizzanti dell’UE, come il loro tenore di nutrienti, nonché altri parametri collegati a tali prodotti, come il loro quantitativo. Le prescrizioni di etichettatura riguardano anche informazioni necessarie per la protezione della salute umana e dell’ambiente quando si utilizzano prodotti fertilizzanti dell’UE, come le informazioni necessarie per la corretta applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (4) e per l’uso e la manipolazione corretti di tali prodotti dopo l’acquisto, ad esempio le informazioni sulle condizioni di magazzinaggio.

(2)Il modo in cui i prodotti fertilizzanti dell’UE sono etichettati conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere adeguato ai cambiamenti tecnologici e sociali nel settore della digitalizzazione. Ciò dovrebbe essere fatto senza compromettere la qualità o l’accessibilità delle informazioni e al fine di fornire informazioni migliori, tenendo conto nel contempo dell’impatto e dei benefici per gli operatori economici e gli utenti finali.

(3)Fornire le informazioni in un’etichetta in formato digitale («etichetta digitale») presenta chiari vantaggi. L’etichettatura digitale può migliorare la comunicazione delle informazioni dell’etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l’aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. L’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE può contribuire inoltre al processo di trasformazione digitale e verde del settore agricolo europeo in corso, riducendo i rifiuti di imballaggio e agevolando l’adempimento degli obblighi di comunicazione degli agricoltori per quanto riguarda l’uso di tali prodotti. L’etichettatura digitale può inoltre portare alla gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, semplificando l’aggiornamento delle informazioni dell’etichetta e consentendo di fornire un’informazione più mirata degli utilizzatori. Sebbene l’uso di etichette digitali possa consentire il superamento dei limiti di spazio rispetto alle etichette fisiche consentendo la tracciabilità delle informazioni e possa ridurre i prezzi dei concimi a causa di costi di etichettatura inferiori, è opportuno evitare informazioni non pertinenti o inutili, in modo da garantire agli utilizzatori la migliore qualità delle informazioni essenziali. Infine, l’etichettatura digitale può contribuire a ridurre i costi di etichettatura lungo tutta la catena di fornitura, poiché le etichette dei prodotti fertilizzanti dell’UE possono essere modificate a seguito di transazioni tra gli operatori economici prima di raggiungere gli utilizzatori finali.

(4)Tuttavia l’etichettatura digitale può anche dare luogo a nuove sfide. È possibile, ad esempio, che l’etichettatura digitale crei problemi per i gruppi vulnerabili, in particolare per le persone prive di competenze digitali o con competenze digitali insufficienti o prive di accesso ai dispositivi digitali necessari per recuperare le etichette digitali, e per le persone con disabilità. L’etichettatura digitale potrebbe rendere più difficile per tali gruppi accedere facilmente alle informazioni essenziali sull’efficienza agronomica dei prodotti fertilizzanti dell’UE, nonché alle istruzioni per l’uso sicuro e la protezione della salute umana, animale e vegetale e dell’ambiente, accentuando così, in ultima analisi, il divario digitale. L’etichettatura digitale dovrebbe pertanto essere introdotta nel regolamento (UE) 2019/1009 a determinate condizioni, e le etichette digitali dovrebbero essere facilmente comprensibili e accessibili ai gruppi vulnerabili e alle persone con disabilità, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale e dell’ambiente, nonché della preparazione digitale, senza aumentare eccessivamente i costi. È essenziale che il processo volto a rendere l’etichettatura più facile da usare attraverso strumenti digitali non comprometta la sicurezza degli utilizzatori e che si tenga conto delle possibilità e delle competenze delle piccole e medie imprese nella digitalizzazione delle etichette.

(5)Gli operatori economici dovrebbero rimanere liberi di scegliere se vogliono fornire un’etichetta digitale o una fisica. In questo modo si garantirà che abbiano la flessibilità necessaria per scegliere le norme più adatte alla loro situazione. È particolarmente importante non generare costi ingiustificati per le piccole e medie imprese per le quali, considerati i volumi ridotti o il numero limitato di tipi di prodotti fertilizzanti dell’UE che manipolano, l’etichettatura digitale potrebbe essere difficoltosa. È altresì importante sostenere tali imprese con programmi di orientamento e formazione per consentire loro di sviluppare le competenze e capacità necessarie per conformarsi al presente regolamento.

(6)La scelta di fornire un’etichetta digitale spetta principalmente ai fabbricanti e agli importatori responsabili del rispetto delle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009. Ciò è importante per assicurare che possano prendere decisioni informate e adeguate alla loro gamma di prodotti e ai clienti cui sono destinati. Tuttavia, per massimizzare l’uso delle etichette digitali e migliorare in tal modo la comunicazione delle informazioni agli utilizzatori, anche i distributori dovrebbero essere in grado, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante, di digitalizzare le etichette dei prodotti fertilizzanti dell’UE che mettono a disposizione sul mercato. L’uso delle etichette digitali dovrebbe garantire un flusso coerente di informazioni accurate lungo tutta la catena di approvvigionamento. La misura in cui l’etichettatura digitale è utilizzata dovrebbe dipendere da due fattori: se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli operatori economici o degli utilizzatori finali e se i prodotti sono forniti con o senza imballaggio.

(7)Gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 in un’etichetta digitale solo per i prodotti fertilizzanti dell’UE forniti ad altri operatori economici, con o senza imballaggio. L’uso di etichette digitali in tali casi può ridurre i rifiuti e i costi di etichettatura nella catena di fornitura. Gli importatori o i distributori saranno in grado di apporre sul prodotto fertilizzante dell’UE un’etichetta fisica direttamente nelle lingue ufficiali necessarie per la loro situazione specifica. I costi di etichettatura possono inoltre essere evitati qualora i prodotti fertilizzanti dell’UE sono miscelati, imballati o reimballati, in quanto i prodotti possono essere etichettati con un’etichetta fisica solo una volta, prima di raggiungere gli utilizzatori finali. Poiché tali prodotti sono forniti agli operatori economici, la comunicazione di informazioni agli utilizzatori finali non è pregiudicata dal fatto di usare unicamente etichette digitali. Se oltre a un’etichetta digitale scelgono di fornire un’etichetta fisica, gli operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura includere in tale etichetta fisica conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.

(8)Le etichette fisiche restano un metodo privilegiato con cui gli utilizzatori finali ottengono informazioni chiave sull’uso dei prodotti fertilizzanti dell’UE, poiché offrono un accesso immediato e affidabile alle informazioni mediante l’apposizione sull’imballaggio. Inoltre la grande maggioranza dei prodotti fertilizzanti dell’UE disponibili sul mercato è impiegata da utilizzatori professionali, quali gli agricoltori e i contoterzisti agricoli. Sebbene abbiano una buona familiarità con i prodotti fertilizzanti e facciano spesso ricorso alla consulenza per i propri piani di fertilizzazione, gli utilizzatori professionali tendono ad appartenere a fasce di età più avanzate con un livello inferiore di competenze digitali e potrebbero incontrare difficoltà nell’accesso alle etichette digitali. Inoltre, chi opera nelle regioni rurali meno sviluppate potrebbe dover fare i conti con un accesso a Internet incostante quando si trova nei campi o presso l’azienda agricola.

(9)Se optano per l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE forniti in imballaggio agli utilizzatori finali, gli operatori economici dovrebbero garantire che una serie minima di informazioni essenziali sull’efficienza agronomica e sull’uso del prodotto sia anche disponibile sull’etichetta fisica. In tale contesto, e per quanto riguarda le altre norme specifiche per i prodotti messi a disposizione in imballaggio, l’imballaggio non dovrebbe superare i 1 000 kg in linea con il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5), al fine di garantire che quantità superiori, generalmente utilizzate in contesti industriali, siano trattate in modo diverso rispetto agli imballaggi normalmente forniti al consumatore. I prodotti forniti in imballaggi che superano tale limite dovrebbero essere considerati come forniti senza imballaggio ai fini del regolamento (UE) 2019/1009. In questo modo si affronteranno anche le problematiche che potrebbero insorgere per i gruppi vulnerabili. Le informazioni specifiche che gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire esclusivamente su un’etichetta digitale dovrebbero pertanto rispecchiare lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei prodotti fertilizzanti dell’UE, e dovrebbero riconoscere la diversità della base di utilizzatori. Per poter consentire a tutti gli utilizzatori finali di compiere scelte consapevoli prima di acquistare prodotti fertilizzanti dell’UE e per garantire la manipolazione e l’uso in sicurezza di tali prodotti da parte di tutti i gruppi di utilizzatori finali, sull’etichetta fisica dovrebbero sempre essere fornite le informazioni relative alla sicurezza e alla protezione della salute umana, animale e vegetale e dell’ambiente, nonché informazioni minime sull’efficienza agronomica dei prodotti fertilizzanti dell’UE e sul loro contenuto e corretto utilizzo. Le etichette digitali potrebbero includere anche informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra connesse al processo di produzione, sull’impatto ambientale del concime, compreso il suo processo di produzione e l’efficienza agroecologica. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe indicare chiaramente quali informazioni possono essere fornite solo in formato digitale.

(10)Per i prodotti fertilizzanti dell’UE forniti senza imballaggio, gli operatori economici devono fornire gli elementi di etichettatura in un foglietto per garantire che, anche in assenza di imballaggio diretto, le informazioni fondamentali siano comunque accessibili agli utilizzatori, anche quelli privi di competenze alfabetiche di base. Il foglietto, contrariamente alle etichette fisiche, non ha alcun legame fisico con il prodotto e pertanto non offre un accesso immediato alle informazioni relative al prodotto durante la manipolazione. Il foglietto dovrebbe pertanto fungere da ponte tra il prodotto e l’utilizzatore, garantendo che non vadano persi dettagli essenziali. Fornire gli stessi elementi di etichettatura in formato digitale comporterebbe un adeguamento della modalità con cui si reperiscono le informazioni. Tale adeguamento sarebbe giustificato una volta adeguatamente affrontati e attenuati i rischi per gli utilizzatori. Il formato digitale dovrebbe essere flessibile, armonizzato e aggiornato in tempo reale, in modo tale che gli utilizzatori possano accedere alle informazioni più recenti. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura, di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009, in un’etichetta digitale solo per i prodotti fertilizzanti dell’UE forniti senza imballaggio. Se oltre a un’etichetta digitale scelgono di fornire un foglietto, gli operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura vogliono includere in tale foglietto.

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