Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione del 31 luglio 2024 che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/2399 istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane»). Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità non doganali basato su tre componenti principali: i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono le formalità non doganali specifiche di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX).

(2)Il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali nazionali e i sistemi non doganali dell'Unione. Tale scambio è generalmente avviato dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione contenente il numero di riferimento del documento di accompagnamento rilasciato dalla pertinente autorità competente partner. Affinché il sistema EU CSW-CERTEX possa compiere controlli e processi automatizzati, è necessario stabilire norme dettagliate per migliorare l'integrazione e l'allineamento delle procedure doganali e non doganali dell'Unione, in modo da consentirne un'effettuazione senza soluzione di continuità.

(3)Tenuto conto delle varie decisioni amministrative delle autorità competenti partner, indicate nei documenti di accompagnamento, e dei diversi regimi doganali o della riesportazione per i quali i documenti di accompagnamento possono essere utilizzati, è opportuno includere una tabella di norme nell'allegato I del presente regolamento. Detta tabella dovrebbe essere utilizzata come uno strumento di mappatura per allineare il pertinente regime doganale o la riesportazione alla rispettiva decisione amministrativa dell'autorità competente partner e viceversa, un processo noto come trasformazione operativa dei dati. La tabella dovrebbe contenere un elenco di tutti i regimi doganali, dei possibili status e delle decisioni amministrative indicate nei documenti di accompagnamento relativi a una formalità non doganale dell'Unione di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, ad eccezione del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»). Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe agevolare il necessario scambio di dati con l'ICSMS in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione (2) al fine di garantire la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato.

(4)Per razionalizzare la gestione dei dati nel processo di sdoganamento è essenziale che le autorità doganali e le autorità competenti partner abbiano la possibilità di scambiare e verificare automaticamente le informazioni necessarie per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione a seguito della presentazione di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione da parte di un operatore economico. A tal fine il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe garantire che i dati doganali e non doganali siano compatibili trasformandone il formato o la struttura, ove necessario, senza modificarne il contenuto. Tale processo è noto come trasformazione tecnica dei dati. È necessario stabilire norme per la mappatura dei dati compresi nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) e nell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) e di quelli indicati all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/2514 (5).

(5)Dal momento che il sistema EU CSW-CERTEX non può sempre mappare direttamente i significati esatti dei dati presentati nell'ambito di una formalità non doganale dell'Unione con quelli espressi nella rispettiva formalità doganale, è opportuno creare dati specifici intesi a risolvere tali discrepanze di mappatura. Tali dati specifici non dovrebbero essere giuridicamente integrati in alcuna formalità doganale o non doganale dell'Unione, in quanto né l'operatore economico né l'autorità doganale sono tenuti a trasmetterli. È invece necessario includere tali dati nel presente regolamento per assicurare l'allineamento e la conversione senza soluzione di continuità dei dati tra i regimi doganali e la riesportazione, da un lato, e le formalità non doganali dell'Unione, dall'altro.

(6)L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2399 stabilisce i diversi tipi di scambio di informazioni e le funzionalità che il sistema EU CSW-CERTEX deve consentire. È opportuno specificare ulteriormente le funzionalità che consentono di effettuare tali tipi di scambio di informazioni. Dovrebbe essere possibile utilizzare tali funzionalità singolarmente o in combinazione tra loro, se necessario, per consentire l'espletamento completamente automatizzato delle formalità doganali e non doganali e qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione che stabilisce formalità non doganali dell'Unione.

(7)Una delle funzioni operative più importanti che il sistema EU CSW-CERTEX svolge per le amministrazioni doganali nazionali degli Stati membri è lo scambio automatizzato delle informazioni richieste con i sistemi non doganali dell'Unione. A tal fine il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe consentire il recupero dei documenti di accompagnamento dai sistemi non doganali dell'Unione, la mappatura dei dati inclusi in tali documenti e la trasmissione di tali dati agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Se necessario, tale processo dovrebbe essere ripetuto per consentire all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di ricevere notifiche quando lo status di un documento di accompagnamento cambia in base a parametri specifici.

(8)Per migliorare la precisione e l'affidabilità delle operazioni doganali e non doganali in tutta l'Unione e ridurre i rischi di frode e di falsificazione di documenti, è necessario istituire nel sistema EU CSW-CERTEX una funzionalità automatizzata intesa a verificare che le quantità dichiarate nelle dichiarazioni doganali e nelle dichiarazioni di riesportazione non superino le quantità autorizzate indicate nei documenti di accompagnamento. In caso di esito positivo delle verifiche automatizzate, i sistemi non doganali dell'Unione dovrebbero porre in riserva le quantità dichiarate e il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe trasmettere l'esito relativo alle quantità di merci poste in riserva agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Se dalle verifiche automatizzate emergono discrepanze, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comunicare a tali ambienti i motivi per cui non sono state effettuate riserve. Quando la riserva ha esito positivo e le merci sono svincolate o riesportate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe recuperare le informazioni sulle quantità svincolate o riesportate dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e trasmetterle ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, che contrassegnano la quantità riservata come consumata. Al contrario, se le merci non sono svincolate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe seguire la stessa procedura e i sistemi non doganali dell'Unione dovrebbero registrare tali quantità come non riservate né consumate.

(9)Per garantire l'integrità e il monitoraggio efficace del processo di sdoganamento delle merci, è opportuno prevedere che, a seguito di una modifica o di un invalidamento di una dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci, lo scambio di dati tra gli ambienti nazionali dello sportello unico e i sistemi non doganali dell'Unione sulle quantità aggiornate o ritirate di merci dovrebbe avvenire tramite il sistema EU CSW-CERTEX.

(10)Per garantire l'adattabilità e la reattività delle operazioni doganali in circostanze impreviste, le autorità doganali, in casi eccezionali e con piena responsabilità, dovrebbero essere in grado di disattivare le verifiche e le funzioni automatizzate svolte dal sistema EU CSW-CERTEX. Tale intervento dovrebbe consentire alle autorità doganali di dare istruzione al sistema EU CSW-CERTEX di modificare, accettare o rifiutare le quantità specifiche di merci indicate nel documento di accompagnamento. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe quindi poter trasmettere l'esito di tali interventi al rispettivo sistema non doganale dell'Unione, garantendo che tutte le modifiche siano adeguatamente documentate e comunicate.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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