LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2) ("la convenzione") sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3) ("il protocollo").
(2)L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.
(3)Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1o al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi il metossicloro senza deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio (4), l'Unione ha sostenuto l'inclusione del metossicloro nell'allegato A senza deroghe specifiche. È pertanto opportuno modificare l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi il metossicloro.
(4)Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per il metossicloro presente in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce. Il valore limite dovrebbe essere di 0,01 mg/kg, corrispondente al livello massimo di residui fissato per il metossicloro nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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