Regolamento Delegato (UE) 2024/2562 della Commissione del 3 giugno 2024 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2022/1644 per quanto riguarda determinati criteri per la selezione dei campioni.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione (2) stabilisce i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti ai fini dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri. Sulla base dell’esperienza pratica acquisita con l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/1644, nei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri non figurano sostanze pertinenti del gruppo A, paragrafo 3, lettera b), da sottoporre a controllo per il latte crudo bovino, ovino e caprino e per il miele. Inoltre, dopo l’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2022/1644, il contenuto dei sottogruppi di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti («sostanze del gruppo A») di cui all’allegato I di tale regolamento delegato è cambiato nel corso del tempo. Di conseguenza, per determinati prodotti non vi sono sostanze pertinenti del gruppo A, paragrafo 3, lettera f), da sottoporre a controllo. È pertanto opportuno sopprimere l’obbligo di campionamento dalla tabella di cui all’allegato II, lettera A, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti interessati.

(2)L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione contiene una disposizione relativa alle sostanze del gruppo A che specifica i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti ai fini dei piani nazionali di sorveglianza della produzione randomizzati negli Stati membri. Tale disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di renderla più chiara.

(3)Sulla base dell’esperienza pratica acquisita con l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/1644, nei piani nazionali di sorveglianza della produzione randomizzati negli Stati membri non figurano sostanze pertinenti del gruppo B, paragrafo 1, lettera e), da sottoporre a controllo per tutti i gruppi di prodotti né sostanze pertinenti del gruppo B, paragrafo 2, da sottoporre a controllo per il latte crudo bovino, ovino e caprino. È pertanto opportuno sopprimere l’obbligo di campionamento dalla tabella di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti interessati.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1644.

(5)Poiché le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1644 devono essere incluse nei piani nazionali di controllo basati sul rischio e nei piani nazionali di sorveglianza randomizzati da presentare alla Commissione per una valutazione annuale a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione (3), il presente regolamento dovrebbe applicarsi per la prima volta ai piani per l’anno 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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