IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC (1).
(2)Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2012/285/PESC il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e ritiene che una persona debba essere cancellata dall’elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato nell’allegato II di tale decisione e tre persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato nell’allegato III di tale decisione.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/285/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
Z. FELDMAN
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