IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 settembre 2018, su richiesta del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite per lo Yemen (United Nations Verification and Inspection Mechanism – UNVIM), il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1249 (1) relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’UNVIM.
(2)Il 12 ottobre 2020, su richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1465 (2) e ha prorogato l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM per un periodo di 12 mesi.
(3)Il 28 settembre 2023, su richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2095 (3) e ha prorogato ulteriormente l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM per un periodo di 12 mesi, fino al 30 settembre 2024.
(4)Nella risoluzione UNSCR 2722 (2024), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato la fornitura agli Houthi di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, in violazione della risoluzione UNSCR 2216 (2015), e ha chiesto un’ulteriore cooperazione pratica per impedire agli Houthi di acquisire il materiale necessario per compiere ulteriori attacchi.
(5)L’UNSCR 2742 (2024) ha prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell’accordo di Hodeida al fine di sostenere l’attuazione dell’accordo relativo alla città di Hodeida e ai porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all’accordo di Stoccolma, concluso il 13 dicembre 2018 dalle parti del conflitto in Yemen e approvato dall’UNSCR 2451 (2018) e dall’UNSCR 2452 (2019).
(6)L’UNVIM ha chiesto ulteriore sostegno da parte dell’Unione per un anno.
(7)L’Unione dovrebbe rinnovare per un anno il suo sostegno all’UNVIM per l’attuazione del suo mandato.
(8)Dovrebbe essere aggiunto un nuovo importo di riferimento finanziario a copertura del periodo dal 1o ottobre 2024 al 30 settembre 2025,
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1465,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:
1)all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:
«—2 200 000 EUR per il periodo dal 1o ottobre 2024 al 30 settembre 2025.»;
2)all’articolo 5, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2025.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2024.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
Z. FELDMAN
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