IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau (1), in particolare l’articolo 11,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.
(2)Conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e ritiene che tre persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato nell’allegato I di tale regolamento.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
Z. FELDMAN
Tratto da:
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