LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha introdotto l’obbligo di conseguire l’obiettivo principale di risparmio energetico, pari ad almeno il 32,5 % a livello di Unione entro il 2030.
(2)Il 13 settembre 2023 è stata adottata la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È la rifusione della direttiva 2012/27/UE, di cui lascia inalterata una serie di disposizioni introducendone al tempo stesso alcune nuove. La direttiva rifusa ha notevolmente innalzato il livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, anche per quanto riguarda la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, la loro informazione e sensibilizzazione e la riduzione della povertà energetica mediante miglioramenti dell’efficienza energetica.
(3)Molteplici fattori impediscono ai consumatori di accedere all’ampia gamma di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Tra le altre cose, l’introduzione di diritti contrattuali di base può aiutarli a capire la qualità dei servizi offerti dal fornitore nel contratto, comprese la qualità e le caratteristiche dell’energia fornita. La direttiva (UE) 2023/1791 introduce prescrizioni sui diritti contrattuali di base per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda per uso domestico. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i clienti finali che acquistano riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore che fornisca/contenga le informazioni minime richieste, compresi i dati di contatto del fornitore, i servizi forniti, la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione del contratto e dei servizi. I clienti finali e gli utenti finali di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei reclami da parte del proprio fornitore.
(4)Per indurre cambiamenti a lungo termine dei comportamenti che influiscono sul consumo di energia è possibile responsabilizzare i cittadini, sensibilizzarli in merito alle politiche in materia di efficienza energetica e migliorare l’accettazione di queste politiche da parte del pubblico. La direttiva (UE) 2023/1791 rafforza le prescrizioni in materia di divulgazione delle informazioni, anche mediante l’istituzione di sportelli unici. Gli Stati membri devono provvedere affinché siano creati sportelli unici o meccanismi analoghi volti a fornire ai clienti finali e agli utenti finali, in particolare quelli civili e quelli non civili di piccole dimensioni, comprese le PMI e le microimprese, consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nel miglioramento dell’efficienza energetica. Il contributo degli sportelli unici può essere molto importante per i clienti vulnerabili, in quanto potrebbero ricevere informazioni affidabili e accessibili sui miglioramenti dell’efficienza energetica. Gli sportelli unici devono pertanto offrire servizi specifici alle persone in condizioni di povertà energetica, ai clienti vulnerabili e alle persone appartenenti a famiglie a basso reddito.
(5)Bisogna garantire che le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali siano tutelate e, a tal fine, messe nelle condizioni di partecipare attivamente agli interventi e alle misure di miglioramento dell’efficienza energetica, nonché alle misure correlate di informazione o tutela dei consumatori attuate dagli Stati membri. Alle persone più bisognose (dal punto di vista energetico) dovrebbero essere dati gli strumenti per svolgere un ruolo attivo nel miglioramento delle proprie condizioni, in modo che possano decidere come migliorarle anziché essere destinatari passivi degli interventi. Andrebbero elaborate altresì campagne di sensibilizzazione mirate per illustrare i vantaggi dell’efficienza energetica e fornire informazioni sul sostegno economico disponibile.
(6)Stabilire una definizione di povertà energetica nel diritto nazionale è un primo passo per riconoscere e individuare un problema e il suo più ampio contesto. Tutti gli attori potranno basarsi su tale definizione per predisporre le giuste risposte al fine di affrontare la povertà energetica a livello locale, regionale, nazionale e unionale tenendo conto della combinazione delle sue tre cause principali, vale a dire basso reddito, bollette dell’energia più alte e scarsa efficienza energetica.
(7)Per responsabilizzare e tutelare i gruppi della popolazione più vulnerabili e alleviare la povertà energetica, gli Stati membri dovrebbero attuare le misure di miglioramento dell’efficienza energetica e le misure correlate di informazione o tutela dei consumatori, in particolare quelle stabilite all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 22 della direttiva (UE) 2023/1791, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.
(8)Al fine di sostenere le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di miglioramento dell’efficienza energetica volte a mitigare gli effetti distributivi di altre politiche nonché realizzare investimenti tempestivi e orientati al futuro in misure di miglioramento dell’efficienza energetica prima che si manifestino gli effetti distributivi di altre politiche e misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti interpretativi di cui all’allegato della presente raccomandazione al momento di recepire nell’ordinamento nazionale gli obblighi introdotti dagli articoli 21, 22 e 24 della direttiva (UE) 2023/1791.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2024
Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione
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