Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2491 della Commissione del 16 settembre 2024 recante modifica dell'allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.

(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.

(4)L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2425 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Grecia, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in alcuni Stati membri.

(5)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi anche sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla peste suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(6)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2425, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia.

(7)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana. L'articolo 6 del medesimo regolamento stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni II o delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate le misure di gestione dei rischi in vigore in detto Stato membro. Anche tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

(8)Nel settembre 2024 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Pomerania occidentale in Polonia, in un'area indenne da malattia, attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I e II in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Per garantire la continuità territoriale, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, tale area della Polonia attualmente non elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbe essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II e inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio.

(9)Nel settembre 2024 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Pomerania in Polonia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbe essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II e inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni II e I dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio.

(10)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Per saperne di più:

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EurLex

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