Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2461 della Commissione del 17 settembre 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1618.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (2) («codice doganale dell'Unione»), in particolare l'articolo 56, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.INCHIESTE PRECEDENTI E MISURE IN VIGORE

(1)Con regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese («RPC») («misure iniziali»). Con decisione 90/480/CEE della Commissione (4), la Commissione europea («Commissione») ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali concernenti il prodotto soggetto alle misure.

(2)In seguito alla revoca degli impegni da parte dei due esportatori cinesi interessati, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio (5), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e reso quindi il dazio definitivo del 33 % applicabile anche alle esportazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso effettuate da tali esportatori nell'Unione.

(3)Con regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio (6), in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha prorogato di altri cinque anni queste misure iniziali.

(4)Con regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (7), in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha prorogato di altri cinque anni queste misure iniziali.

(5)Con regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio (8), il Consiglio ha modificato l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio.

(6)Con regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio (9), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (10), il Consiglio ha prorogato le misure di altri cinque anni.

(7)Con regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione (11), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure di altri cinque anni.

(8)Con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 della Commissione (12), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure antidumping definitive sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC («prodotto in esame») per un ulteriore periodo di cinque anni («l'ultimo riesame in previsione della scadenza»).

2.PRODOTTO IN ESAME

(9)Il prodotto in esame è costituito da carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, originari della RPC. Il prodotto in esame è un prodotto intermedio, utilizzato per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.

(10)Il prodotto in esame è attualmente classificato con due codici delle merci: il codice NC 2849 90 30 e il codice TARIC 3824 30 00 10. Il codice NC 2849 90 30 comprende il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso, mentre il codice TARIC 3824 30 00 10 comprende il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica. Tale codice TARIC rientra nel codice NC 3824 30 00, che comprende i carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici, insieme al codice TARIC residuo (3824 30 00 90). Il codice TARIC residuo non è soggetto alle misure antidumping in vigore.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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