Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2415 della Commissione del 12 settembre 2024.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)L’11 agosto 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 2023 da ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH e PCC Rokita SA («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di determinati esteri di alchilfosfato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)Il 21 dicembre 2023 la Commissione ha avviato un’inchiesta antisovvenzioni separata relativa alle importazioni di esteri di alchilfosfato originari della Cina, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

1.2.Misure provvisorie

(4)In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 13 marzo 2024 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.

(5)I produttori esportatori Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd., Shandong Yarong Chemical Co., Ltd., Zhejiang Wansheng Co., Ltd., gli operatori commerciali Impag AG e ProChema GmbH, e gli utilizzatori Purinova Sp. z o.o., Rytm-L Sp. z o.o., Stepan Deutschland e Stepan Netherlands hanno trasmesso osservazioni sulla comunicazione preventiva. Le osservazioni relative all’accuratezza dei calcoli a seguito della comunicazione preventiva sono state sintetizzate ai considerando da 513 a 521 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione (4) («regolamento provvisorio»). La sintesi delle altre osservazioni presentate in relazione alla comunicazione preventiva e le relative risposte sono disponibili di seguito.

(6)L’11 aprile 2024 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento provvisorio.

1.3.Fase successiva della procedura

(7)In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti seguenti hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio:

—i denuncianti;

—i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione Anhui RunYue e Shandong Yarong;

—il produttore esportatore cinese non incluso nel campione Zhejiang Wansheng;

—la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»);

—gli importatori Quimidroga e Shekoy Chemicals Europe; e

—gli utilizzatori Kingspan, Polychem, Purinova e Systemhouse.

(8)Alcune osservazioni supplementari dei denuncianti, nonché di Quimidroga e di Kingspan, sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie sono pervenute dopo la scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni. La Commissione ha tuttavia tenuto conto di tali osservazioni ai fini delle risultanze definitive dell’inchiesta.

(9)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con l’importatore Shekoy Chemicals Europe, con il produttore incluso nel campione Shandong Yarong e con l’importatore indipendente Quimidroga.

(10)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

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