LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 49,
considerando quanto segue:
(1)Il 26 gennaio 2022 il regolamento di esecuzione (UE) 2022/114 della Commissione (2) ha rilasciato al titolare dell’autorizzazione Sumitomo Chemical Agro Europe SAS un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «SchwabEX-Guard» con il numero di autorizzazione EU-0025436-0000, in conformità all’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(2)Il 21 marzo 2024 Sumitomo Chemical Agro Europe SAS ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una richiesta di revoca di tale autorizzazione dell’Unione in conformità all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-QP093655-06.
(3)Sumitomo Chemical Agro Europe SAS ha dichiarato che la richiesta è stata presentata per motivi commerciali.
(4)Il 25 marzo 2024 l’Agenzia ha trasmesso la richiesta alla Commissione.
(5)È pertanto opportuno revocare l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «SchwabEX-Guard» su richiesta del titolare dell’autorizzazione e abrogare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/114.
(6)È inoltre opportuno concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle scorte in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «SchwabEX-Guard» rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/114 a Sumitomo Chemical Agro Europe SAS con il numero di autorizzazione EU-0025436-0000 è revocata.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/114 è abrogato.
Articolo 3
Il biocida «SchwabEX-Guard» non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 3 aprile 2025 e le scorte di tale biocida non sono più utilizzate a decorrere dal 3 ottobre 2025.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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