LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(2)A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
(3)Nella sessione del Consiglio «Agricoltura e pesca» del 15 luglio 2024, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di derogare all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per consentire agli Stati membri di versare anticipi maggiorati onde far fronte a un’emergenza sorta a causa di una combinazione eccezionale di eventi avversi, tra cui l’invasione in corso dell’Ucraina da parte della Russia, le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente e gli eventi meteorologici estremi nell’Europa centrale, meridionale e orientale. Nella riunione congiunta del comitato dei Fondi agricoli e del comitato della politica agricola comune del 24 luglio 2024, gli Stati membri hanno confermato che i loro produttori agricoli incontrano problemi di liquidità dovuti a una combinazione di eventi avversi che hanno inciso sui prezzi dei fattori di produzione agricoli e delle materie prime agricole. Hanno chiesto alla Commissione di adottare atti di esecuzione per consentire il pagamento di anticipi maggiorati per tutti gli interventi e tutte le misure in relazione all’anno di domanda 2024.
(4)L’invasione in corso dell’Ucraina da parte della Russia e i conflitti in Medio Oriente rischiano di protrarre le difficoltà esistenti, come gli elevati prezzi dei fattori di produzione, e di creare nuove perturbazioni degli scambi internazionali di merci, compreso un riorientamento dei flussi commerciali, con conseguenti aumenti dei costi di spedizione e ritardi. Tali andamenti e incertezze hanno esercitato pressioni al rialzo sui prezzi dei fattori di produzione. Tali eventi perturbano anche i flussi commerciali e hanno un impatto significativo sui prezzi delle materie prime agricole e sui mercati agricoli.
(5)I prezzi dei fattori di produzione, come l’energia e i fertilizzanti, rimangono notevolmente elevati in tutti i settori agricoli. I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell’Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l’inflazione generale. Tuttavia, i prezzi delle materie prime agricole come i cereali e i mangimi rimangono relativamente bassi, il che riduce i margini di profitto per gli agricoltori. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile, in quanto il rapporto tra prezzi dei fattori di produzione e prezzi delle materie prime agricole è ulteriormente peggiorato rispetto al 2023, soprattutto per i produttori di cereali e mangimi.
(6)Inoltre, si prevede che i recenti eventi meteorologici avversi, quali precipitazioni eccessive, gelate tardive e inondazioni locali in alcune regioni, deficit idrico e ondate di calore in diverse parti dell’Europa centrale, meridionale e orientale, incideranno negativamente sulle rese delle colture.
(7)Tali circostanze causeranno probabilmente problemi di liquidità ai produttori agricoli in tutta l’Unione, considerando che gli eventi avversi incidono sui prezzi dei fattori di produzione e delle materie prime agricole. Il quadro è ulteriormente aggravato dagli elevati tassi di interesse sui mercati finanziari europei. Alla luce di tali circostanze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l’anno di domanda 2024 per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali, al fine di affrontare i problemi di liquidità cui andranno probabilmente incontro i produttori agricoli in tutta l’Unione.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2024 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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