Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2434 della Commissione dell’11 settembre 2024 recante deroga, per l'anno 2024, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, anteriormente al 1o dicembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulla superficie e sugli animali a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)A norma dell'articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, su richiesta di uno Stato membro, in casi di emergenza, la Commissione può adottare atti di esecuzione che derogano all'articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari.

(3)Nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2024, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di derogare all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per consentire loro di versare anticipi maggiorati onde far fronte a un'emergenza sorta a causa di una combinazione eccezionale di eventi avversi, tra cui l'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia, le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente e gli eventi meteorologici estremi nell'Europa centrale, meridionale e orientale. Nella riunione congiunta del comitato dei Fondi agricoli, del comitato della politica agricola comune e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli del 24 luglio 2024, gli Stati membri hanno confermato che i loro produttori agricoli incontrano problemi di liquidità a causa di una combinazione di eventi avversi che hanno inciso sui prezzi dei fattori di produzione agricoli e delle materie prime principali. Hanno chiesto alla Commissione di adottare atti di esecuzione che derogano all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per consentire il pagamento di anticipi maggiorati per tutti gli interventi e le misure in relazione all'anno di domanda 2024.

(4)L'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia e i conflitti in Medio Oriente rischiano di protrarre le difficoltà esistenti, come gli elevati prezzi dei fattori di produzione, e di creare nuove perturbazioni degli scambi internazionali di merci, compreso un riorientamento dei flussi commerciali, con conseguenti aumenti dei costi di spedizione e ritardi. Tali andamenti e incertezze hanno esercitato pressioni al rialzo sui prezzi dei fattori di produzione. Tali eventi perturbano anche i flussi commerciali e hanno un impatto significativo sui prezzi delle materie prime agricole e sui mercati agricoli.

(5)I prezzi dei fattori di produzione, come l'energia e i fertilizzanti, rimangono notevolmente elevati in tutti i settori agricoli. I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell'Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale. Tuttavia, i prezzi delle materie prime agricole come i cereali e i mangimi rimangono relativamente bassi, il che riduce i margini di profitto per gli agricoltori. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile, in quanto il rapporto tra prezzi dei fattori di produzione e prezzi delle materie prime è ulteriormente peggiorato rispetto al 2023, soprattutto per i produttori di cereali e mangimi.

(6)Inoltre, si prevede che i recenti eventi meteorologici avversi, quali precipitazioni eccessive, gelate tardive e inondazioni locali in alcune regioni, deficit idrico e ondate di calore in diverse parti dell'Europa centrale, meridionale e orientale, incideranno negativamente sulle rese delle colture.

(7)Tali circostanze causeranno probabilmente problemi di liquidità ai produttori agricoli in tutta l'Unione, considerando che gli eventi avversi incidono sui prezzi dei fattori di produzione e delle materie prime agricole. Il quadro è ulteriormente aggravato dagli elevati tassi di interesse sui mercati finanziari europei. Alla luce di tali circostanze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2024 al fine di affrontare i problemi di liquidità cui andranno probabilmente incontro i produttori agricoli in tutta l'Unione.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli, del comitato della politica agricola comune e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, in relazione all'anno di domanda 2024, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

2.In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2024 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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