LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 come additivo per mangimi destinati a tutti i suini, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine».
(4)Dall’uso di tale additivo, come indicato nel regolamento (CE) n. 386/2009 (2) della Commissione che fissa il gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine», dovrebbe risultare un miglioramento della qualità dei mangimi, legalmente commercializzati, e destinati all’alimentazione animale, fornendo garanzie supplementari per la protezione della salute degli animali e pubblica.
(5)Nel parere del 30 gennaio 2024 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 è sicuro fino a 60 U/kg di mangime completo per i suinetti svezzati e lattanti, i suini da ingrasso e tutte le specie suine minori in crescita e che il suo uso nell’alimentazione animale alle condizioni d’uso proposte è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. In assenza di dati adeguati l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell’additivo al livello massimo d’uso proposto (360 U/kg) né sulla sicurezza per le scrofe e le specie suine minori da riproduzione. Ha anche concluso che il preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 è considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie, sebbene l’esposizione per inalazione sia improbabile, e che tale preparato non è un irritante per la pelle né per gli occhi, mentre non è stato possibile trarre conclusioni sul suo potenziale di sensibilizzazione cutanea. L’Autorità ha inoltre concluso che la sostanza è efficace nel ridurre la contaminazione da fumonisine nei mangimi se aggiunta al livello minimo d’uso di 60 U/kg di mangime per tutti i suidi. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda per le scrofe e le specie suine minori da riproduzione.
(7)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza per i suinetti e i suini da ingrasso di tutte le specie di suidi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it