LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)La decisione di esecuzione (UE) 2024/2132 della Commissione (4) è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Grecia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2132 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(5)Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2132 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori otto focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini. Sei di tali focolai erano localizzati nell’unità regionale di Larisa, nella regione della Tessaglia, uno nell’unità regionale dell’Attica occidentale, nella regione dell’Attica, e uno nell’unità regionale della Corinzia, nella regione del Peloponneso. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2132 sono state pertanto modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2156 della Commissione (5).
(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2156, la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di 24 ulteriori focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini: otto nell’unità regionale della Corinzia, quattro nell’unità regionale di Larisa, tre nell’unità regionale dell’Etolia-Acarnania, due nell’unità regionale di Rodopi, due nell’unità regionale dell’Elide, due nell’unità regionale di Candia, uno nell’unità regionale di Trikala, uno nell’unità regionale di Drama e uno nell’unità regionale di Karditsa. Dieci di tali focolai, vale a dire i focolai nelle unità regionali dell’Etolia-Acarnania, di Rodopi, dell’Elide, di Candia e di Drama, sono localizzati al di fuori delle zone soggette a restrizioni già istituite.
(7)In totale, dall’inizio dell’attuale epidemia, la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di 47 focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti che formano almeno due cluster distinti, uno nell’unità regionale di Trikala e l’altro nell’unità regionale di Larisa.
(8)Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni per la Grecia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2132 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Grecia e nel resto dell’Unione, e le date della regionalizzazione dovrebbero essere adeguate. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all’allegato di tale decisione di esecuzione.
(9)Le dimensioni delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresi la situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione epidemiologica attuale vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare poiché è la prima volta che sono notificati focolai nelle unità regionali dell’Etolia-Acarnania, di Rodopi, dell’Elide, di Candia e di Drama, tutti localizzati al di fuori delle zone soggette a restrizioni già istituite, ed è anche la prima volta che è notificato un focolaio nell’unità regionale di Karditsa.
(10)A causa della gravità e dell’urgenza della situazione epidemiologica e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia, è necessario garantire che non abbiano luogo movimenti di animali dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di movimento di animali dalle zone soggette a restrizioni previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia a lunga distanza.
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