LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (1), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 8,
dopo aver consultato il comitato di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE, i dati relativi ai veicoli noleggiati senza conducente utilizzati da imprese che effettuano trasporti di merci su strada per conto terzi devono essere iscritti nel registro elettronico nazionale di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («registri elettronici nazionali»).
(2)A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/1/CE, gli Stati membri devono utilizzare il registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) per lo scambio di informazioni sui veicoli noleggiati senza conducente. Per consentire uno scambio di informazioni senza intoppi, devono essere stabiliti requisiti minimi relativi ai dati da introdurre nel registro elettronico nazionale.
(3)La decisione 2009/992/UE della Commissione (3) ha stabilito i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Per agevolare l’interconnessione dei registri nazionali anche per quanto riguarda i dati relativi ai veicoli noleggiati senza conducente, è opportuno inserire nei registri elettronici nazionali dati supplementari relativi ai veicoli noleggiati senza conducente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I requisiti minimi per i dati relativi ai veicoli noleggiati senza conducente da inserire nei registri elettronici nazionali sono i seguenti:
Categoria
Elemento
Descrizione ulteriore del campo dati
Lunghezza
Autorizzazione
Numero di immatricolazione del veicolo
Campo alfanumerico a contenuto libero
1 -15
Paese di immatricolazione del veicolo
Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
2
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2024
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
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