La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 515/2014, allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Al medesimo strumento si applicano pertanto i regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 514/2014.
(2)I regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 802/2014 (3) e (UE) n. 799/2014 (4), stabiliscono, segnatamente, i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri, i modelli per i programmi nazionali e i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione.
(3)L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 515/2014 autorizza gli Stati membri a utilizzare fino al 40 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Prima dell'approvazione del programma nazionale, lo Stato membro che intende finanziare il sostegno operativo nell'ambito del programma nazionale dovrebbe essere tenuto a fornire informazioni specifiche, in particolare per permettere alla Commissione di valutare le condizioni fissate all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014. Analogamente, dovrebbero essere fissati obblighi di rendicontazione supplementari in relazione al sostegno operativo.
(4)L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014 assegna risorse alla Lituania come sostegno operativo supplementare specifico nell'ambito del regime di transito speciale tra la Lituania e la Commissione. La Lituania dovrebbe essere tenuta a fornire informazioni specifiche al riguardo, in particolare per consentire alla Commissione di valutare l'ammissibilità dei costi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014 che tale Stato prevede di applicare nell'ambito dello strumento. Analogamente, dovrebbero essere fissati obblighi di rendicontazione supplementari in relazione al sostegno operativo per il regime di transito speciale.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(6)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
(7)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).
(8)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).
(9)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Modalità pratiche relative al sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale
1.Lo Stato membro che decida di chiedere un sostegno operativo a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014 fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento, oltre a quelle previste nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.
2.Se decide di usare il sostegno operativo disponibile per il regime di transito speciale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 515/2014, la Lituania fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento, oltre a quelle previste nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.
3.Le informazioni e i moduli di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.
Articolo 2
Modello per la rendicontazione del sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale
1.Quando il sostegno operativo è finanziato nell'ambito del programma nazionale, lo Stato membro interessato ne rendiconta l'attuazione nella relazione di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, redatta secondo il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014.
Inoltre, al momento della presentazione della relazione di esecuzione alla Commissione, lo Stato membro fornisce le informazioni di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2.Quando il sostegno operativo per il regime di transito speciale è finanziato nell'ambito del programma nazionale della Lituania, quest'ultima ne rendiconta l'attuazione nella relazione di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, redatta secondo il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014.
Inoltre, al momento della presentazione della relazione di esecuzione alla Commissione, la Lituania fornisce le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento.
3.Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 24 Luglio 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_219_R_0003