La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 8,
sentito il comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna» istituito dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce, assieme ai regolamenti specifici di cui al suo articolo 2, lettera a), il quadro normativo per il finanziamento dell'Unione a sostegno dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2)Il regolamento (UE) n. 514/2014 fa obbligo agli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a presentare una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro la fine del 2023. Per garantire che le informazioni fornite alla Commissione siano coerenti e comparabili, è necessario stabilire un modello per le relazioni annuali e finali di esecuzione.
(3)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(4)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.
(5)La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Modelli per le relazioni di esecuzione
Il modello per le relazioni annuali e finali di esecuzione è stabilito nell'allegato.
Le relazioni sono presentate alla Commissione tramite il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (2).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 24 Luglio 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_219_R_0002